Ai nastri di partenza la nuova voluntary disclosure l’emersione dei capitali detenuti all’estero e non solo prendendo a base la prima legge n. 184 del 2014.
Il restyling potrebbe essere introdotto da un decreto ad hoc sulla nuova voluntary disclosure oppure inserito nella legge di stabilità.
La norma rivisitata sul rientro di capitali verte su 3 articoli che spiegano analiticamente le operazioni ammesse:
Il primo riguarda la possibilità di far emergere l’evasione nazionale che nella precedente operazione fiscale non è andata a buon fine, stabilendo una tassa flat al 35% del contante e titoli al portatore che si faranno riemergere.
1)I contribuenti che aderiranno all’emersione delle cassette di sicurezza saranno scudati da eventuali accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, ed anche da procedimenti penali per reati fiscali e autoriciclaggio, ma dovranno attestarne la provenienza reddituale non dichiarata. Tale dichiarazione va resa in assoluta verità in quanto diversamente trattasi di falso dichiarativo punito con l’arresto da un anno e mezzo a 5 anni.
2) Con il secondo articolo si tenterà di ripescare i contribuenti che non hanno aderito alla prima voluntary, fissando anche per questa emersione di capitali e beni detenuti all’estero una aliquota fisssa del 35% sui depositi effettuati e il 15% sui prelievi effettuati.
La nuova voluntary disclosure entrerà in vigore all’approvazione della legge di stabilità o eventuale il decreto apposito separato che sarà approvato.
Potranno aderire tutti i contribuenti che non abbiamo già utilizzato la voluntary disclosure del 2014 scaduta il 30-11-2015.