Voluntary 2: Domande entro il 31 luglio 2017

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La Voluntary Disclosure 2 è  importante opportunità per regolarizzare la propria posizione fiscale.

Riaperti i termini  per il rientro dei capitali all’estero: la Voluntary Disclosure bis. Il decreto legge n.193 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24/10/2016 contiene le regole principali per regolarizzare  la propria posizione quando si detengono capitali all’estero, prevenendo azioni amministrative e penali dello comminabili dallo Stato italiano.

Insieme alla dichiarazione di adesione alla voluntary disclosure occorre presentare il proprio calcolo di imposte e sanzioni dovute per regolarizzare i propri capitali. Consigliamo di rivolgersi a due tipologie di professionisti contemporaneamente: un legale e un fiscalista.

Le sanzioni per la regolarizzazione. La mancata presentazione in dichiarazione dei redditi del quadro RW, cioè la dichiarazione dei redditi e capitali detenuto all’estero, è sanabile tramite il pagamento del 3% annuo. L’importo sale al 6% annuo quando i capitali sono depositati o detenuti in Paesi che non scambiano i dati finanziari con l’Italia, cosidetti “Paradisi Fiscali”.

Attenzione: il 3% o 6% di sanzioni vale solo per l’omessa dichiarazione del quadro RW, altra cosa è poi stabilire come si sono formati tali capitali.

In questo caso per regolarizzare redditi derivanti da evasione fiscale oggetto di voluntary disclosure , il contribuente dovrà pagare le imposte dirette:

  • sull’intero ammontare dell’attività detenute all’estero (con aliquota IRPEF marginale dei redditi già dichiarati) quando i proventi occultati e capitalizzati all’estero sono stati prodotti in periodi non prescritti;
  • sui proventi finanziari generati dalle attività non dichiarate all’estero. Con la possibilità di pagare il forfait del 5% sul 27% dell’intero ammontare di reddito esportato all’estero (con la presunzione quindi che tali capitali abbiano prodotto redditi finanziari pari al 27%).

Novità della nuova voluntary disclosure.

Le principali novità che rinveniamo riguardano  l’esonero dalla compilazione del quadro RW 2017, per le attività oggetto di voluntary 2 e l’autoliquidazione di imposte, sanzioni ed interessi rilevanti ai fini della procedura.

E’ possibile aderire alla Voluntary Disclosure 2 coloro che hanno detenuto capitali illegalmente all’estero negli anni 2014, 2015 e tutte le violazioni commesse entro il 30 settembre 2016. La precedente procedura di voluntary disclosure infatti limitava la sua azione fino all’anno 2013. Esclusivamente per  i redditi inclusi nella procedura, i termini di decadenza sono prorogati al 31 dicembre 2018 per tutti quelli prescrivibili al al 1° gennaio 2015.

 

Se hai intenzione di far emergere capitali detenuti all’estero, ti consigliamo di rivolgerti a professionisti già esperti della precedente voluntary.

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Al termine di questa prima fase assolutamente riservata potrai decidere se avvalerti o meno delle procedure di voluntary.

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