È legittimo l’accertamento bancario a carico dell’imprenditore che non è in grado di produrre documentazione contabile idonea a giustificare in maniera analitica i versamenti contestati sul conto corrente a nulla rilevando, ai fini probatori, l’adozione di un regime di contabilità semplificata e la generica corrispondenza tra i ricavi contabilizzati e i versamenti. Il giudice di merito è inoltre obbligato a valutare il dato oggettivo, costituito dall’entità di versamenti in conto corrente superiore a quella giustificata, posto a fondamento della motivazione dell’atto impositivo dell’Amministrazione finanziaria.
Questi sono i principi espressi dalla Corte di cassazione nell’ordinanza n. 15538 depositata il 21 luglio 2020.
I fatti
Con avviso di accertamento, recante le risultanze del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza, l’Agenzia delle entrate ha contestato a un esercente l’omessa dichiarazione di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti di monopolio e da bar, collegati ai versamenti in contante non giustificati riscontrati dopo l’attivazione delle indagini bancarie.
L’imprenditore ha impugnato l’atto impositivo e il ricorso è stato accolto dai giudici di prime cure, che hanno deciso per l’annullamento dell’avviso di accertamento ritenendo che il contribuente avesse giustificato versamenti in contante per circa 500mila euro, provenienti dalle vendite dei prodotti di monopolio e dagli incassi del bar, perché in misura corrispondente ai ricavi dichiarati nel periodo d’imposta.
La decisione è stata confermata anche in appello e l’ufficio finanziario ha quindi impugnato la decisione della Ctr, lamentando violazione dell’articolo 32 del Dpr n. 600/1973 avendo la Commissione tributaria regionale ignorato il principio, oramai consolidato in giurisprudenza, secondo cui i dati e gli elementi tratti dalle indagini bancarie sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto a imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine.
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