Variazione dati delle Associazioni non lucrative: Non è necessario un nuovo modello EAS se si è già trasmessa la comunicazione tramite i modelli AA5 e AA7.

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Modelli degli enti associativi – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate.
In caso di variazione dei dati identificativi dell’ente associativo o del rappresentante legale non è obbligatorio inviare un nuovo modello Eas, in quanto tali informazioni sono già state  aggiornate presso l’Amministrazione finanziaria. Gli enti associativi, infatti,  devono trasmettere tali modifiche e variazioni all’Agenzia attraverso i modelli AA5/6 e AA7/10 a secondo se sono o non sono titolari partita iva.
Con la risoluzione in commento n. 125/E l’Agenzia delle Entrate ha infatti chiarito le previsioni previste dall’articolo 30 Dl 185 del 2008.
Fonte: Italia Oggi.

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