Usura: Proventi sempre imponibili anche retroattivamente.

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La Corte di Cassazione ha stabilito la retroattività della tassazione dei proventi illeciti da USURA.

I giudici della Suprema Corte di Cassazione si sono pronunciati sulla legittimità dell’applicazione delle imposte sui PROVENTI, da attività di usura, disposta dai giudici di merito, che in ossequio a quanto previsto dall’art. 14 co. 4 della Legge 537/93, hanno DICHIARATO RETROATTIVA LA LEGGE 537/93 entrata in vigore il 1° gennaio 2014.

La legge 537 del 24.12.1993 – al comma 4 – dispone «che tra le diverse categorie di reddito assoggettate alle imposte dirette rientrano anche i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale». In queste attività i giudici hanno giustamente considerato anche i proventi da attività di usura.

La Corte di Cassazione nella pronuncia n. 17953/2013 ha considerato legittima l’applicazione della legge 537/93, anche per i proventi illegali conseguiti DA ATTIVITA’ DI USURA, conseguiti prima della sua entrata in vigore, per i periodi d’imposta in corso al 31-12-2013, confermando un suo precedente orientamento (cfr Cass. 16 aprile 2007, n. 8990; Cass. 10 giugno 2009, nn. 13360, 13361 e 13363), secondo il quale il comma 4 dell’articolo 14  costituisce un’interpretazione autentica della normativa contenuta nel TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI.

Con tale decisione, la Cassazione ha dichiarato imponibili i proventi conseguiti dall’attività illecita di USURA, conseguiti per gli anni 92 e 93, escludendo la preclusione di non retroattività delle norme tributarie introdotta dallo Statuto del contribuente.

Questo perchè per propria costante giurisprudenza, le disposizioni previste dalla legge n. 212/2000 (ossia dello Statuto del contribuente) non hanno efficacia retroattiva, ad eccezione delle norme della Costituzione di cui agli articoli 3, 23, 53 e 97 , in quanto lì sono richiamati proprio ai principi costituzionali tuttora vigenti.

Con tale assunto l’articolo 3 dello Statuto del contribuente, che ha dichiarato l’irretroattività delle norme fiscali, non trova applicazione con riferimento alle leggi vigenti in data anteriore.

Il Collegio degli ermellini ha ritenuto legittima la pronuncia dei giudici di secondo grado, con la quale avevano accolto  l’accertamento induttivo operato dall’ ufficio per gli anni 1992, 1993 e 1994 in conseguenza dell’esito di indagini finanziarie operate su conti correnti, relative movimentazioni non dimostrate dal contribuente, prosciolto dal reato di usura, nonostante  l’accertamento fiscale.

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