La detrazione del 36 o 55% spettante al contribuente che ha sostenuto le spese di ristrutturazione di un immobile ad uso abitativo ai sensi dell’art. 16 bis del TUIR, si trasferisce agli eredi per successione mortis causa, o anche al donatario per donazione (atto tra vivi) dell’immobile ma solo in casi specifici. L’ex locatario mantiene il diritto anche dopo aver lasciato l’immobile.
1) DETRAZIONE 36% NEI CASI DI LOCAZIONE O COMODATO.
Trasferimento della detrazione spettante per le ristrutturazioni edilizie nei casi di locazione o comodato.
Il locatario o comodatario, che abbia effettuato i lavori sull’immobile detenuto solo a titolo di godimento oneroso o gratuito, non perde il diritto alla detrazione fiscale sulle ristrutturazioni (e fino alla sua decennale conclusione) anche quando abbia rilasciato l’immobile prima dei dieci anni previsti per lo scomputo della detrazione medesima, spettante per il sostenimento delle spese per lavori di ristrutturazione eseguiti sull’immobile di cui era prima detentore; come previsto dal citato art. 16 bis del TUIR. Coloro ex inquilini o ex comodatari continueranno quindi a fruire della detrazione fiscale per 1/10 all’anno fino al termine dei 10 anni previsti dalla legge, anche non essendo più detentori dell’immobile oggetto della spesa, e quindi in nessun caso il proprietario ha diritto al trasferimento della detrazione.
2) DETRAZIONE 36% PER GLI EREDI.
Trasferimento della detrazione ristrutturazione agli eredi.
Quando gli eredi acquisiscono per successione un immobile che è stato oggetto di interventi di ristrutturazione, che sono detraibili in dieci anni, e il de cuius aveva già fruito di parte degli anni spettanti per 1/10 della spesa sostenuta, i beneficiari della successione hanno diritto AL TRASFERIMENTO DELLA DETRAZIONE in quote annuali residue non utilizzate dal de cuius, e quindi per gli anni rimanenti dal suo decesso.
3) DETRAZIONE 36% PER DONAZIONI.
Trasferimento della detrazione ristrutturazione per donazione dell’immobile.
Nella ipotesi di donazione dell’immobile che sia stato oggetto di ristrutturazione edilizia per la quale spetta la detrazione fiscale per 1/10 annuo, questa potrà essere fruita dal donatario sono nel caso in cui il donante non abbia utilizzato alcuna quota di detrazione, per l’anno oggetto della spesa. Il diritto al trasferimento della detrazione quindi non si sostanzia in capo al donatario quando il donante abbia utilizzato anche una solo quota annuale di detrazione spettante.
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