Il provvedimento del 12 marzo 2020 del direttore dell’Agenzia delle entrate ritocca alcune delle regole stabilite con il precedente del 27 giugno 2019 (vedi articolo “Secondary ticketing: le regole per tutelare l’acquisto online”), in relazione al processo di riconoscimento di idoneità delle biglietterie automatizzate destinate alla vendita online dei titoli di accesso nominativi ad attività di spettacolo.
Il settore, ricordiamo, è stato interessato da un’evoluzione normativa volta ad arginare il fenomeno del secondary ticketing, tutelare i consumatori, garantire l’ordine pubblico e salvaguardare il diritto di autore. In pratica, sono state messe a punto delle caratteristiche utili ad assicurare l’efficienza e la sicurezza informatica delle vendite online. Il sistema consente di individuare esattamente gli intestatari dei biglietti e i rivenditori, così da evitare un mercato illecito a prezzi esorbitanti dei ticket invenduti.
Il provvedimento pubblicato oggi, a valle di un confronto con le associazioni di categoria degli operatori del settore e di modifiche legate ad esigenze di coordinamento normativo, introduce alcune semplificazioni riguardanti l’iter per il conseguimento della certificazione di idoneità, relative, nello specifico, alla modifica della procedura di autodichiarazione dell’idoneità dei sistemi di biglietteria automatizzata e alla proroga dei termini entro cui ottenere il riconoscimento di idoneità.
In particolare, la procedura semplificata che consente ai sistemi che siano già stati riconosciuti in regola dall’Agenzia delle entrate (in base a precedenti provvedimenti) di autodichiarare l’idoneità al provvedimento, limitatamente al periodo di validità già riconosciuta, viene estesa anche ai casi in cui l’idoneità sia necessaria per i soli adeguamenti della disciplina dei sistemi di biglietterie automatizzate. Tale semplificazione consente la riduzione del numero di modelli di biglietteria automatizzata che debbano percorrere tutto l’iter di richiesta di idoneità.
Inoltre, il provvedimento proroga di 9 mesi il termine entro il quale è necessario ottenere il certificato di idoneità dei sistemi d biglietteria automatizzata. Il rinvio del termine è disposto per permettere agli Enti certificatori la produzione della documentazione necessaria al riconoscimento dell’idoneità.