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Termini prescrizionali Tributi enti locali.

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#pinomerola

L. 27-12-2006 n. 296 finanziaria 2007 articolo 1 commi 161, 163.

Testo aggiornato al 2010.
Stralcio della disposizione.
Comma 161 . Gli enti locali, relativamente ai propri tributi di competenza, rettificano le dichiarazioni ad esempio dell’ICI o i parziali o ritardati versamenti, procedendo all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti , notificando al contribuente, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

Comma 163. Nei casi di riscossione coattiva di detti tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. 
Facendo un esempio pratico:
per un omesso  o parziale versamento ICI relativo all’anno 2005, dovuto al Comune in cui è ubicato l’immobile del contribuente, l’avviso di accertamento deve essere validamente notificato entro il 31-12-2010 a pena di decadenza e quindi prescrizione, cioè entro il 31 dicembre del 5°anno successivo a quello di omesso versamento.

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