Divieto di compensazione dei crediti in presenza di ruoli non pagati.
Nel corso di Telefisco 2011, l’Agenzia delle Entrate ha puntualizzato quanto già comunicato il 14 gennaio 2011, confermando:
- l’inapplicabilità delle sanzioni, in caso di compensazione indebita, fin quando non sarà emanato il decreto ministeriale attuativo;
- che l’inapplicabilità delle sanzioni opera a condizione che la compensazione non intacchi i crediti occorrenti per pagare i ruoli esistenti, quindi consentendo di compensare l’eventuale eccedenza del credito rispetto ai debiti iscritti a ruolo.
- che al contribuente dopo il decreto di attuazione non sarà consentito effettuare la compensazione di propri crediti, tramite f24, fino a quando non avrà estinto l’intero debito scaduto presso Equitalia superiore a 1.500 euro.
Sul punto, l’Agenzia dice qualcosa in più, ossia che il divieto di compensazione sarà vigente in riferimento ai ruoli già notificati nell’anno 2010 e per tutti quelli che alla data di entrata in vigore della legge, ossia alla data del 1 Gennaio 2011, abbiamo debiti erariali presso Equitalia il cui termine di pagamento sia già scaduto.
Fonte: Fiscoetasse.