La Banca d’Italia ha chiarito, in riferimento alla normativa anti usura, i principi generali e le modalità di determinazione dei tassi usurai.
Bankitalia ─ riferendosi alla L. n. 108 del 1996 ─ ricorda che tale disposizione ha previsto una soglia massima ai tassi effettivi applicati sulle operazioni di finanziamento, il cui superamento determina una violazione della stessa legge anti usura.
I tassi applicati sui finanziamenti, sono determinati da un automatismo stabilito dalla stessa legge, ed in riferimento ai tassi medi rilevati trimestralmente dalla Banca d’Italia e pubblicati dal Ministero.
Con decorrenza 14 maggio 2011 il limite del tasso di usura si calcola in questo modo:
1) tasso medio segnalato dagli intermediari;
2) aumentato di 1/4 o del 25%;
3) cui si aggiungono quattro punti percentuali.
Se il tasso applicato è di 8 punti maggiore del tasso medio di mercato siamo di fronte a un tasso usuraio.
Facendo un’esempio se il tasso medio di mercato è pari al 10%.
Aumentato di un quarto ossia del 25% si sale al 12,50%.
Aumentato di quattro punti si giunge al 16,50%.
In questo caso non vi è usura in quanto il tasso applicato 16,50% non è superiore di 8 punti al tasso medio di mercato del 10%.
E’ evidente che tali calcoli, abbastanza complessi e variabili, vanno contro il consumatore.