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Tassazione dividendo, quando scatta il 26%,

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#pinomerola

La recente  riforma della tassazione dei  redditi di capitale e di quelli diversi di natura finanziaria impone alcune valutazioni in riguardo alla tassazione di una tipologia di reddito da partecipazione molto comune: il dividendo erogato ai soci  anche nei contesti societari di piccole dimensioni.

L’obbligo della ritenuta d’acconto nasce quando il dividendo ha natura di reddito di capitale, e non di reddito d’impresa:

  • in questa ipotesi di percipiente persona fisica o società semplice, il dividendo viene colpito dalla ritenuta d’acconto (al 26% dal 1° luglio 2014) come previsto dall’art. 26;
  • E’ bene evidenziare che la ritenuta del 26% colpisce il dividendo percepito dal socio (che non ha una partecipazione  qualificata ossia non superiore al 20% del capitale sociale) dopo il 1°luglio 2014, anche se prodotto in epoca precedente.
  • Il dividendo erogato ai soci (che abbiano invece una partecipazione qualificata) non subiscono la ritenuta del 26%, e venendo erogato integralmente concorre – nella misura del 49,79% del percepito – alla formazione dell’ordinario reddito imponibile IRPEF, o nella misura del 5% (per i soci società con partecipazione qualificata)  alla formazione ORDINARIA del reddito imponibile IRES.

Nella ipotesi di interessi  corrisposti ai soci finanziatori non residenti per i finanziamenti da questi effettuati, non risulta applicabile alla fattispecie il regime di esonero previsto dall’art. 26-bis. All’atto pratico  la ritenuta viene operata poche volte nella misura del 26%, in quanto se il socio risiede in Stati legati all’Italia da una Convenzione e il percipiente ha titolo ad accedervi sia in virtù della sua natura, sia in quanto beneficiario effettivo degli interessi, il prelievo viene operato generalmente nella misura del 10% o del 15%. art. 26-quater del DPR 600/73 (erogante e percipiente società di capitali, partecipazione minima del 25%, detenzione almeno annuale della partecipazione ecc.) l’interesse può uscire dall’Italia senza alcuna ritenuta, in ottemperanza a quanto disposto dalla Direttiva 2003/49/CE.

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