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Tassazione degli immobili detenuti all’estero.

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Il comma 13 e seguenti dell’art. 19 del decreto Monti, ha istituito una imposta sul valore degli immobili di qualsiasi natura posseduti all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.  

Il tributo è dovuto dal proprietario o dai proprietari degli immobili in rapporto alla quota ed al periodo di possesso espresso in mesi (nel corso dell’anno) nella misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili.

Il valore che costituisce la base imponibile è dato dall’importo risultante dall’atto di acquisizione dello stesso ed in mancanza dal valore di mercato da rilevare nel luogo in cui l’immobile è situato.

A quanto sembra, come per le attività finanziarie detenute all’estero, sono escluse dall’imposizione tutte le società, sia di capitali che di persone.

Attendiamo quindi i documenti di prassi esplicativi e chiarificatori della norma; ma a quanto pare, le attività per esssere considerate detenute all’estero, dovranno essere dichiarate nel quadro RW di UNICO, facendo riferimento alla norme sul monitoraggio fiscale e alle disposizioni sulla compilazione dello stesso modulo RW della dichiarazione dei redditi.

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