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L’attenzione sulla detrazione del 110% da parte degli operatori è forte; specchio di tale interesse sono anche i ripetuti interventi dell’Agenzia per definire alcuni aspetti operativi nell’applicazione del superbonus.
Tra i recenti chiarimenti consta la risposta all’istanza di interpello n. 329, pubblicata ieri, 10 settembre 2020, attraverso la quale l’Amministrazione Finanziaria ha precisato che il bonus in relazione alle parti comuni può essere riconosciuto solo nel caso in cui vi sia un condominio, mentre deve essere esclusa l’applicazione alle parti comuni di diversi edifici che presentino la medesima proprietà (o comproprietà).
Detrazione su parti comuni condominiali
Il superbonus è una previsione introdotta dal D.L. 34/2020 (in particolare, dagli articoli 119 e 121) finalizzata ad incentivare la trasformazione energetica degli edifici e il miglioramento della situazione di rischio sismico.
L’articolo 119 ha infatti introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021: tale disciplina prevede la detrazione nella misura del 110% delle spese sostenute, da ripartire su di un arco temporale di 5 anni.
Il beneficio può essere riconosciuto a patto che venga posto in essere un intervento:
- su parti comuni di edifici residenziali in “condominio”;
- su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze;
- su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze.