Iper e super ammortamento 2017 costringono al ricalcolo degli acconti Irpef/Ires 2018
Il problema principale del super e iper ammortamento è che costringe alla rideterminazione della base di calcolo al fine di ricalcolare l’acconto storico.
Quando imprese e lavoratori autonomi hanno utilizzato gli strumenti agevolativi del super ammortamento del 40% e dell’ iper ammortamento del 150% rispetto al costo di acquisto, e utilizzato il metodo storico di calcolo degli acconti, si trovano nella necessità di versare l’acconto ricalcolato partendo da una base imponibile 2017 rideterminata aumentando la base imponibile del maggior ammortamento concesso da industria 4.0.
E quindi chi ha fruito nel 2017 della variazione in diminuzione dovuta al super e iper ammortamento è tenuto a ricalcolare gli acconti. Infatti, l’articolo 1, comma 12 della legge 232/2016 prevede che «la determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10». Il mancato richiamo all’articolo 1, commi 91 e seguenti, della legge 208/2015 dovrebbe comportare, anche in virtù di quanto chiarito con circolare 4/E/2017, che l’agevolazione del superammortamento per i beni acquistati (in proprietà o in leasing) negli ultimi mesi del 2015 e nel 2016 non dovrebbe essere interessata dal ricalcolo, che è limitato agli effetti positivi sull’imponibile determinati dai beni (super o iperammortizzabili) acquisiti successivamente, in virtù della proroga dell’agevolazione.
In buona sostanza, la complessiva variazione in diminuzione operata dalle imprese nel modello Redditi (a questo titolo) dovrebbe essere scomposta a seconda dell’anno di acquisizione dei cespiti, dovendo eliminare in sede di rideterminazione degli acconti Irpef ed Ires 2018 (no Irap) solo la quota relativa ai beni per cui, il 2017 è stato il primo anno di super o iperammortamento.
Stesso ricalcolo dovrebbero effettuare i lavoratori autonomi.
I CASI PRATICI 1. Un esempio di “ricalcolo” La società Alfa Srl ha fruito per l’anno d’imposta 2017 della prima quota annua di iperammortamento su un impianto acquistato nel 2017 con l’agevolazione “industria 4.0”, per un importo di variazione in diminuzione di Euro 39.375. Nello stesso periodo, avendo acquistato un software rientrante tra i beni immateriali ricompresi nell’Allegato B della Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232/2016), la società ha fruito della prima quota di superammortamento di tale bene immateriale, per Euro 1.600. Il quadro RF del modello Redditi 2017 risulta così compilato Qualora la Società decida di versare gli acconti IRES 2018 con il metodo storico, dovrà determinare l’importo di tali acconti considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza dell’iper e del super ammortamento. Si supponga, pertanto, che la Società dichiari nel 2017 un reddito imponibile di euro 70.000,00 e la relativa IRES risulti pari ad euro 16.800,00 (70.000,00 x 24%). L’acconto IRES 2018 dovrebbe essere (matematicamente) pari ad euro 16.800,00 (posto che per i soggetti IRES l’acconto è pari al 100%). Tuttavia, per il calcolo dell’acconto IRES 2018, la Società è tenuta a ricalcolare la base imponibile sterilizzando le variazioni in diminuzione di complessivi euro 40.975,00 (39.375,00 + 1.600,00). Ne deriva che l’acconto IRES 2018 dovrà essere calcolato sull’importo di euro 110.975,00 (70.000,00 + 40.975,00) e, pertanto, tale acconto risulterà pari ad euro 26.634,00 euro (+ 9.834,00).