Subentro locazione abitativa. I Casi.

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Subentro nei contratti di locazione.

1) Subentro nella locazione per decesso.

Il decesso di una delle parti non causa ex-lege la cessazione del rapporto locativo, rapporto giuridico che prevede il subentro degli eredi

In caso di morte del locatario i possibili subentranti nell’affitto (vale solo per l’uso abitativo) dovevano essere conviventi del defunto titolare del contratto di locazione.


L’erede non convivente non subentra invece nel contratto di locazione del congiunto
 : anche quando non vi sono altri soggetti chiamati a subentrare a norma dell’art. 6 della L. 392/78.

 

2) Il diritto al subentro è senza reiterazione.
Il subentro nella locazione ex-lege può avvenire per il solo avente diritto dell’intestatario e non anche per l’avente diritto del subentrato come prescritto dal citato art. 6 L. 392 del 1978.

 

3) Subentro non previsto per recesso.
Sarebbe contraria alla ratio della legge consentire il subentro nella locazione di parenti e affini del locatario quando questi abbia effettuato il recesso dal contratto oppure abbandoni volontariamente l’immobile (cfr: Corte Costituzionale del 18 Maggio 1989 n. 252 -non fondatezza della questione illegittimità costituzionale in riferimento all’art. 6 dellacL. 392 del 1978 in cui non viene prevista la successione nel contratto dei parenti ed affini del conduttore, con lui abitualmente conviventi, nell’ipotesi di abbandono dell’immobile o di recesso dal contratto da parte di quest’ultimo).

4. Rapporto matrimoniale o di convivenza nella successione nel contratto di locazione abitativa.

L’art. 6 della L. 392/1978 regola le conseguenze della locazione in seguito ad intervenuta separazione dei coniugi (sia giudiziale che consensuale), di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio come anche di dichiarazione di nullità del matrimonio.

5) Subentro del convivente e del separato.
A questi casi espressamente previsti dalla legge devono aggiungersi altre due ipotesi derivanti da una sentenza della Corte Costituzionale, ossia quella della cessazione della convivenza non coniugale e quella dell’accordo tra i coniugi separati solo di fatto, in base alla quale pattuiscano che solo un coniuge succeda al conduttore nel contratto di locazione (Sentenza Corte Costituzionale n. 204 del 7 Aprile 1988.

Ai fini del diritto alla successione locatizia, occorre considerare (nei casi di separazione) che rileva non solo la sentenza tra i coniugi separati, ma qualsiasi provvedimento, ordinanza e decreto, assunto dal giudice in corso del procedimento (cfr. Cassazione – nel momento in cui cessa la convivenza in conseguenza della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 404 del 1988, il trasferimento legale del contratto di locazione contratto è previsto anche nei confronti del convivente non legalmente coniugato, quando vi siano figli naturali, nati quindi dalla cessata relazione non matrimoniale, e non figli di un solo convivente.

Un orientamento giurisprudenziale sostiene che l’avvenuta comunicazione della volontà di recesso al proprietario, sia da questi opponibile alla controparte subentrante.

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