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Studi di Settore: accorpamenti e novità con Circolare n.20/E

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Agenzia delle Entrate con Circolare n.20/E pubblicata in data 13 luglio 2017 ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione degli studi di settore e dei parametri per il periodo d’imposta 2016. Tante le novità, gli accorpamenti e le revisioni in materia.

Il primo elemento di novità è costituito dalla pubblicazione dei decreti del MEF del 22 dicembre 2016 con cui sono stati approvati 57 studi di settore, 5 specifici indicatori territoriali per tenere conto del luogo in cui viene svolta l’attività economica.

Con i decreti del MEF del dicembre 2016 sono stati approvati:

        20 studi relativi ad attività economiche del settore delle manifatture;

        12 studi relativi ad attività economiche del settore dei servizi;

        7 studi relativi ad attività professionali;

        18 studi relativi ad attività economiche del settore del commercio.

L’accorpamento degli studi di settore in 57 studi è stata espletata e approvata venendo a rappresentare la revisione di 68 studi in vigore dal 2013. Alcuni di tali Studi Settore precedentemente vigenti hanno subito un processo di aggiornamento che ha comportato l’accorpamento di più studi in un unico studio di settore.

Rimangono in vigore le seguenti condizioni di inapplicabilità: nei confronti dei contribuenti che dichiarano compensi il cui ammontare è superiore a euro 5.164.569, ovvero ricavi di cui all’articolo 85, comma 1 del TUIR.

Per verificare il limite oltre il quale non si applicano gli studi di settore, occorre verificare che si trattino di ricavi provenienti dall’attività di vendita di beni soggetti ad aggio o a ricavi fissi; per gli studi di settore WK23U – WG40U – WG50U – WG69U, i ricavi devono essere sommati alle rimanenze finali e ridotti dell’importo delle esistenze iniziali valutate ai sensi degli articoli 92 e 93 del Testo Unico delle imposte sui redditi.

Inoltre, tali Studi di Settore non si applicano:

1. nei confronti delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;

2. nei confronti delle società cooperative costituite da soggetti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli stessi.

Si ricorda che tra le novità, sono state aggiornate le nuove territorialità che riportiamo: Territorialità del livello dei canoni di affitto dei locali commerciali, Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai fini dell’addizionale IRPEF, Territorialità del livello delle retribuzioni, Territorialità del livello delle quotazioni immobiliari, Territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili.

 

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