Studi di settore: presentazione obbligatoria ma senza calcolo.

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Studi di settore: alcuni soggetti economici sono tenuti  solo alla “compilazione e presentazione” degli studi di settore senza la possibilità di effettuare il calcolo ai fini dell’adeguamento, e nei confronti dei quali è preclusa l’attività di accertamento basata sugli studi di settore.

Questi sono:

§. I contribuenti che determinano il reddito con criteri forfetari  non dovranno compilare la parte relativa agli elementi contabili (quadro F e quadro G per i professionisti). I dati saranno utilizzati esclusivamente per valutare le caratteristiche dell’impresa. Rientrano tra questi coloro che nel 2011 si trovavano nel regime dei minimi ai sensi della Legge 244/2007 e che nel 2012 sono rientrati per obbligo nel regime ordinario. Codice da indicare “8”.
§. I contribuenti che sono al primo esercizio di attività: codice da indicare “1”.

§. I contribuenti che dichiarano un volume di ricavi di ammontare superiore a 5.164.569 euro e fino a 7.500.000 euro. Le informazioni saranno utilizzate esclusivamente per la successiva evoluzione degli studi di settore;

§. I contribuenti che durante l’anno hanno effettuato la cessazione dell’attività, la liquidazione ordinaria.

§. I contribuenti che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività. Per tali soggetti,  con periodo non normale di svolgimento dell’attività (ad eccezione delle ipotesi di liquidazione ordinaria):

– è richiesta la compilazione degli studi di settore,  ed anche la comunicazione “della motivazione” che non ha permesso il regolare svolgimento dell’impresa,  da indicare nelle note aggiuntive presenti nello studio di settore. Inoltre tali contribuenti sono tenuti IN OGNI CASO all’allegazione degli studi di settore, anche con i soli dati anagrafici. ATTENZIONE,  in caso di omessa presentazione dello studio di settore, per il non normale svolgimento dell’attività, scatta la sanzione amministrativa pari a 2.065 euro (articolo 8 co. 1 D.Lgs. 471 del 1997).

6. SOCIETÀ COOPERATIVE A MUTUALITÀ PREVALENTE;
7. SOGGETTI IAS;
8. CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI;
9. BANCOPOSTA;
10. SOGGETTI come detto CHE HANNO APPLICATO IL REGIME DEI MINIMI NEL PERIODO DI IMPOSTA PRECEDENTE;
11. ESERCENTI ATTIVITÀ DI AFFITTO DI AZIENDE.

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