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Studi di settore: ridotti di un anno i termini per l’accertamento per i contribuenti virtuosi.

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#pinomerola
Il Decreto Salva Italia n° 201/2011 ha apportato importanti modifiche, in tema di accertamento, alla normativa sugli studi di settore: “i contribuenti che hanno dichiarato ricavi superiori alle risultanze di “Gerico” e quindi al ricavo puntuale vedranno ridotto di un anno la prescrizione dei termini per l’accertamento“.
Infattti il comma 9 dell’art. 10 della Manovra suddetta, ha regolamentato i casi in cui il contribuente abbia dichiarato ricavi superiori a quelli ATTESI dall’applicazione dello studio di settore, ossia superiori al “ricavo puntuale”:
1) L’Agenzia delle Entrate, in queste fattispecie, non potrà emettere avvisi di accertamento che si basano su presunzioni semplici ai sensi dell’art. 39 lett. d) del D.P.R. 600/73;
2) Per gli stessi contribuenti sono ridotti di un anno termini di prescrizione dell’accertamento, disciplinati dall’art. 43 comma 1 del D.P.R. 600/73.

In pratica, al verificarsi delle condizioni di cui sopra i contribuenti virtuosi agli studi di settore, non potranno più essere accertati dopo il 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Facendo un esempio:

  • Normalmente per l’anno d’imposta 2008 il termine di prescrizione dell’accertamento è il 31-12-2013, ossia l’ultimo giorno del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi (nel nostro esempio avvenuta nel 2009);
  • Nei casi invece previsti dall’art. 10 co. 9 del DL 201/2011, ossia quando un contribuente abbia dichiarato ricavi o compensi superiori al ricavo puntuale risultantante dagli studi di settore di appartenenza, lo stesso anno 2008 si prescriverà il 31-12-2012.

Si ricorda che tale riduzione dei termini per l’accertamento non si applica, in alcun caso, per quei  contribuenti indagati per i reati penali previsti dal D.Lgs. n°  74 del 2000.

Le disposizioni di cui sopra saranno applicabili già a decorrere dalle dichiarazione dei redditi relative all’anno 2011 ed a quelle successive, per coloro ovviamente soggetti all’applicazione degli studi di settore nel calcolo di congruità in dichiarazione dei redditi.
Si ricorda che la stessa Manovra Monti. INVECE, ha eliminato la franchigia spettante a coloro che si erano adeguati agli studi di settore o erano congrui al ricavo puntuale,  “e che non potranno più usufruire in caso di accertamento”  della soglia  limite di  esenzione dalla rettifiche.
Prevista in precedenza per il  40% del ricavo puntuale medesimo con un tetto massimo di 50.000 euro.

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