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Studi di settore: premio ai coerenti.

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#pinomerola

STUDI DI SETTORE REGIME PREMIALE.

1 BENEFICIARI.

I contribuenti perfettamente in linea con gli studi di settore, o “non congrui” ma che si adeguano al ricavo puntuale (sempre ché presentino la coerenza naturale a tutti gli indicatori economici e all’ INE) possono beneficiare di un regime premiale.

Il  premio fedeltà riduce a 3 anni la prescrizione dei termini per l’accertamento, ossia l’accertamento nei confronti di tali contribuenti potrà essere esperito entro il 31-12 del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

2 COERENZA NATURALE.

Si ricorda che mentre la mancanza di congruità può essere sanata con l’adeguamento, l’incoerenza agli indicatori economici e alla normalità economica INE, non è sanabile, e quindi coloro che si trovano in tale situazione, pur adeguandosi al ricavo puntuale, non potranno accedere al regime premiale.

3 CONDIZIONI PER ACCEDERE AL REGIME PREMIALE.

Le condizioni per accedere al regime premiale sono sinteticamente le seguenti:
a) Congruità e coerenza – in relazione a tutti gli indicatori economici – previsti dai decreti di approvazione dei singoli studi di settore;
b) Veridicità dei dati comunicati e rilevanti ai fini dell’applicazione dello studio di settore di riferimento.
c) In caso di multi-attività, la congruità e la coerenza agli indici deve essere presente in entrambi gli studi relativi.

4 NORMATIVA.

Il co. 9 dell’art. 10 del D.L. n. 201/2011 – (DECRETO salva Italia), ha previsto che i contribuenti, soggetti ad accertamento basato sugli studi di settore, che dichiarano ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall’applicazione del proprio studio di settore, hanno diritto ad una serie di effetti positivi:

  1. La preclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici di cui all’art. 39, primo comma, lettera d), del Dpr 600/73 e all’art. 54, secondo comma, del Dpr 633/72;
  2. La riduzione come detto di un anno del termine per l’accertamento previsto dall’art. 43, co. 1 del Dpr 600/73 e dall’art. 57, co. 1 del Dpr n. 633/72, che decade al 31 dicembre del terzo anno successivo dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi;
  3. L’accertamento sintetico del reddito complessivo (di cui all’art. 38 del DPR 600/73 – c.d. redditometro) è permesso,  a condizione “che il reddito complessivo accertabile sia pari o superiore ad 1/3 di quello dichiarato“.

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Per il 2012 quindi accedono al regime premiale i soggetti che applicano gli studi di settore indicati nell’allegato 1 al provvedimento direttoriale, individuati tra i contribuenti per i quali siano stati  approvati “indicatori di coerenza” economica riferibili ad almeno:

1) quattro delle tipologie seguenti in cui risulta la coerenza aziendale:

  • di efficienza e produttività del fattore lavoro;
  • di efficienza e produttività del fattore capitale;
  • durate delle scorte o rotazione del magazzino;
  • di redditività per addetto;
  • e di struttura.

Oppure

2) solo a tre delle precedenti tipologie, che siano riferibili ad aree di attività economiche per le quali è stata stimata “una percentuale del valore aggiunto del sommerso economico inferiore alla percentuale di valore aggiunto sommerso del totale economia”

Ooppure

3) tre delle precedenti tipologie, che per cui sia previsto il nuovo indicatore di coerenza «indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti» ex D.M. 28 marzo 2013.

Chiaramente accanto alla coerenza di tali indicatori, che ripetiamo dovrà essere quella risultante dalla contabilità (ossia dovrà scaturire naturalmente dalla contabilità aziendale) per beneficiare del regime premiale, il contribuente dovrà essere “congruo al ricavo puntuale” o effettuare l’adeguamento a tale ricavo atteso.


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