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STUDI DI SETTORE: Sintesi della circolare esplicativa n. 8/E del 16 marzo 2012.
Le novità introdotte, in materia di accertamento da studi di settore, dalle manovre estive e dal decreto Monti sono applicabili già dal periodo d’imposta 2011, in sede di redazione della dichiarazione dei redditi UNICO/2012.
Riepilogo delle modifiche.
D.L. 98/2011 manovra di luglio. Integrazioni agli studi di settore approvati.
Il Decreto 98 in tema di “studi di settore” ha previsto la possibilità di apportare integrazioni agli “studi già approvati” al fine di tener conto degli andamenti economici e di mercato intervenuti nel 2011. Lo scopo è quello di “affinare” i parametri di Gerico per valutare meglio ed in modo compiuto i ricavi o i compensi dichiarati dal contribuente.
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di tali integrazioni prevista per il 31 marzo prossimo è stata differita (dal DL 16/2012) al 30 aprile 2012.
In ogni caso la circolare chiarisce, in modo univoco, che gli studi di settore “integrati” saranno applicabili già a dal periodo d’imposta 2011.
D.L. 98/2011 manovra di luglio. Incentivi ai comportamenti virtuosi.
La manovra di luglio, nell’ottica di incentivare i comportamenti fiscali “virtuosi” e di migliorare la compliance fisco-imprese, ha previsto la possibilità di inviare (ai contribuenti) inviti ad adempiere agli obblighi dichiarativi in materia di studi di settore, nel caso in cui si riscontrino di dati omessi.
L’adempimento del contribuente “all’invito” dell’Agenzia delle Entrate gli consentirà di sanare la violazione con l’applicazione di sanzioni ridotte.
Restano ferme comunque le possibilità del contribuente di “sistemare” l’omissione nei modi ordinari attraverso il ravvedimento operoso o tramite l’invio di una dichiarazione integrativa.
Accertamento induttivo.
E’ legittimo l’accertamento induttivo:
- per l’omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore ( da allegare alla dichiarazione dei redditi);
- per la infedele comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi di settore ( da allegare alla
dichiarazione dei redditi) con dati inesatti;
- per l’indicazione di cause di esclusione o inapplicabilità non spetttanti.
Affinchè l’accertamento induttivo sia effettivamente esperibile dall’Agenzia delle Entrate lo studio di settore, eventualmente omesso o infedele, deve essere effettivamente applicabile ai fini del calcolo della congruità dei ricavi dichiarati. Non si dà luogo ad accertamento quando l’obbligo relativo alla comunicazione degli studi di settore riguardi solo la loro presentazione e non l’applicazione.
La norma in quanto di natura procedimentale è applicabile, in seguito a controllo, a tutti i periodi d’imposta non prescritti.
E’ utilizzabile l’induttivo puro solo nel caso in cui il maggior reddito accertato a seguito dell’applicazione degli studi di settore, con i dati corretti, sia superiore al 10% del reddito dichiarato.
L’accertamento induttivo dovrà contenere le condizioni di irrogabilità della sanzione per omessa o infedele dichiarazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore.
Sarà possibile utilizzare l’accertamento induttivo solo nel caso in cui il maggior reddito derivante dall’applicazione degli studi di settore, con i dati esatti superi il 10% di quanto dichiarato dal contribuente.
L’accertamento induttivo puro, chiarisce la circolare, in ogni caso sarà applicabile esclusivamente a partire dal periodo d’imposta 2010.
Per i periodi precedenti, anche a seguito di controllo successivo all’ invito dell’Ufficio (dopo il quale il contribuente comunichi i dati esatti) l’Agenzia procederà alla ricostruzione dei ricavi tramite il metodo analitco o analitico-presuntivo.
Limitazioni all’accertamento.
L’Agenzia delle Entrate poi si sofferma su alcune limitazioni all’attività di accertamento previste dal DL 201/2011 per coloro che “congrui e coerenti” dichiarano ricavi o compensi pari o superiori alle risultanze degli studi di settore. Per tali soggetti virtuosi:
- Sono preclusi gli accertamenti analitico-induttivi ai sensi dell’art. 39 lett. d) del DPR 600/73;
- Sono ridotti di un anno i termini per l’accertamento, che decade quindi entro il terzo e non il quarto anno dalla presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta precedente;
- E’ preclusa la determinazione sintetica del reddito dichiarato a meno che lo stesso accertabile non superi di 1/3 quello reddito dichiarato.
Chiaramente per beneficiare di tali vantaggi il contribuente dovrà risultare in regola con gli obblighi di comunicazione degli studi di settore e con le loro risultanze, compresa la coerenza con gli indici previsti.
Il contribuente dovrà essere potenzialmente accertabile in base agli studi di settore in quanto effettivamente soggetto all’applicazione degli stessi e non presenti quindi cause di esclusione o di inapplicabilità.
fonte fisco oggi.