Per chi pensava che lo Studio di Settore, ai fini dell’accertamento, seguesse l’anno per cui è stato approvato c’è una importante Sentenza della Corte di Cassazione che invece ha stabilito la leggittimità dell’applicazione dello studio di settore approvato successivamente all’anno di imposta oggetto di controllo.
Ciò in quanto lo strumento, in continua evoluzione e aggiustamenti, è unitariamente considerato quale strumento accertativo, e non può seguire solo l’anno per cui è stato approvato, come chiedeva il ricorrente.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che con la Sentenza n° 12786 del 2011, ha aggiunto anche che l’ultimo studio di settore emanato offre migliori garanzie di risultato, anche se applicato per un accertamento riguardante (ad esempio) tre anni precedenti, rispetto a quello vigente per l’anno accertato stesso.
Nell’atto pratico, nel momento in cui ad esempio si riceve un avviso di accertamento per maggior ricavi per l’anno 2007, l’Ufficio al fine di controllare la congruità del fatturato dichiarato dal contribuente, può applicare l’ultimo studio di settore approvato (come ad esempio proprio quello emanato nel giugno 2011 per l’anno 2010) rispetto a quello vigente nell’anno oggetto di accertamento (2007).
Nella pratica dei ricorsi o dell’accertamento con adesione, promossi anche dal nostro staff, possiamo dire che tale principio viene accettato anche a favore del contribuente, quando ad esempio ci si trova di fronte ad un avviso di accertamento relativo ad un anno in cui non esisteva, per quella attività, lo Studio di Settore. Ebbene in questi casi gli Uffici accettano i ricalcoli delle voci di bilancio promossi dal contribuente e inseriti nello studio di settore vigente attualmente che nel frattempo sia stato approvato per la stessa attività.