#pinomerola
L’accertamento da studi di settore e l’accertamento da redditometro potrebbero creare degli incroci pericolosi per il contribuente, laddove la struttura dell’accertamento sintetico non tiene conto delle voci che appartengono al reddito finanziario dell’impresa.
Questo può accadere quando il reddito del contribuente può essere accertato in misura maggiore rispetto al reddito dichiarato e nel momento in cui non si tiene conto dei costi figurativi come gli accantonamenti di quiescenza, degli ammortamenti, dell plusvalenze rateizzate e degli altri oneri figurativi che non hanno prodotto movimentazione finanziaria.
Tra redditometro e studi di settore vi sono alcuni similitudini ma anche molte contraddizioni.
Similitudini:
Il redditometro avvicina e rimescola i redditi del nucleo familiare, tenendo conto del fattore territoriale e del ruolo della spesa effettuata, la quale avrà una valenza presuntiva per la ricostruzione “induttiva” del reddito.
Per fare ciò sono previsti otto cluster che tengono conto dello stile di vita del contribuente e della territorialità.
Contraddizioni:
Il reddito imponibile dichiarato al fisco è imputato per competenza, così come gli studi di settore valutano la congruità per competenza di costi e ricavi. I ricavi devono essere dichiarati nell’anno in cui sono prodotti e i costi devono essere dedotti nell’anno in cui sono sostenuti, non tenendo conto del momento dell’effettivo incasso o esborso finanziario.
Il redditometro “invece” tiene conto del principio di cassa e non di competenza, ossia tiene conto del momento in cui la spesa è stata pagata o il ricavo è stato incassato.
L’esempio è d’obbligo:
Un imprenditore ha avuto nel 2009 un fatturato di 200.000 euro. Di tali ricavi per vendite non ne ha ancora ottenuto totalmente l’incasso finanziario.
Il reddito dichiarato nel 2009 è stato di 50.000,00 euro.
Tale importo denunciato di euro 50mila non è stato fisicamente tra le sue disponibilità finanziarie al 31 dicembre 2009 .
Se per esempio successivamente nel 2010 ha incassato una fattura di 20.000,00 euro relativa a vendite effettuate nell’anno 2009 e ne spende l’importo per sostenere spese di famiglia o aziendali, potrebbe incappare nell’accertamento da redditometro, nel caso eventualmente nell’anno 2010 abbia avuto un reddito imponibile pari a zero.
Per questo disallineamento quindi potrebbe scattare l’accertamento sintetico con l’obbligo di doversi presentare all’Ufficio dimostrando quanto detto nell’esempio.
Nasceranno molti contenziosi, con appesentimento della pressione fiscale indiretta. Il contribuente dovrà spendere tanto tempo per dirimere eventuali accertamenti sintetici da redditometro a danno della produttività aziendale.
L’incongruenza più grave che credo sarà risolta è sul principio di cassa su cui si basa il redditometro, mentre il reddito è dichiarato per competenza.