Uno degli strumenti fiscali e finanziari approntanti dal Governo per consentire l’accesso “agevolato” all’acquisto della casa ad uso residenziale è il leasing immobiliare. Esso è rivolto a tutti i giovani under 35anni, con reddito complessivo non superiore ai 55.000 euro con possibilità di fruire della Detraibilità pari al 19% dei canoni di leasing fino a un importo massimo di 8 mila euro annui e della Detraibilità pari al 19% del prezzo di riscatto fino a un importo massimo di 20 mila euro. Per i soggetti con età uguale o superiore a 35 anni, con reddito complessivo non superiore a 55.000 euro la detraibilità è pari al 19% dei canoni di leasing fino a un importo massimo di 4 mila euro annui e pari al 19% del prezzo di riscatto fino a un importo massimo di 10 mila euro. Sia per gli under 35 anni che per i soggetti con età uguale o superiore a 35 anni l’imposta di registro sull’acquisto dell’abitazione «prima casa» è ridotta all’1,5%. Per quanto concerne le detrazioni Irpef, si prescinde dalle caratteristiche oggettive dell’immobile e pertanto il leasing può riguardare anche gli immobili censiti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Le agevolazioni si applicano ai contratti di leasing finanziario abitativo stipulati dal 1°gennaio 2016 sino al 31 dicembre 2020 e le detrazioni fiscali del leasing abitativo sono cumulabili con le altre agevolazioni sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione ad alto standard energetico e per interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
Per quanto concerne l’Ecobonus o Bonus energetico è un’agevolazione fiscale che consente di detrarre dall’Irpef una parte degli oneri sostenuti per eseguire interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. I contribuenti possono usufruire delle detrazioni, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, del:
•55% delle spese sostenute fino al 5 giugno 2013;
•65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016.
Il DDL di bilancio 2017 proroga la detraibilità del 65% delle spese di efficienza energetica fino al:
• 31 dicembre 2017 per gli interventi relativi alle singole unità immobiliari;
• 31 dicembre 2021 per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt.1117 e1117-bis c.c. o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. Per tali interventi la detrazione è incrementata al 70% per quelli che interessano una superficie dell’involucro dell’edificio superiore al 25% e al 75% per interventi che migliorino la prestazione energetica invernale ed estiva.
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