Riapre ma a maggior costo la rivalutazione di terreni e partecipazioni con l’art. 887 della LEGGE di stabilità n. 208 del 28 dicembre 2015 pubblicata nella GU Serie Generale n.302 del 30-12-2015 – Suppl. Ordinario n. 70
Si riapre la possibilità di rivalutazione dei terreni edificatori, agricoli e delle quote partecipative in società non quotate, posseduti o possedute alla data del 1° gennaio 2016.
I contribuenti che sono in procinto di vendere terreni o partecipazioni, al fine di evitare la tassazione ordinaria sulla plusvalenza, avranno tempo fino al 30 giugno 2016 (comma 887 art. 1 l. 208 28-12-2015) per far periziare il loro immobile o la loro partecipazione al fine di innalzare il valore fiscale del bene o quota, pagando l’8 per cento sulla differenza tra valore di mercato attuale e costo di acquisto maggiorato di eventuali oneri.
Come l’anno scorso, coloro che sono interessati alla rivalutazione di terreni edificabili, agricoli o delle quote di partecipazione (ad eccezione dei fabbricati) potranno pagare l’imposta sostitutiva del 8 per cento per i terreni e partecipazioni qualificate (superiori al 20% del capitale sociale) o il 4% per le partecipazioni non qualificate (pari o minori al 20% del capitale sociale).
L’imposta sostitutiva che scaturisce dalla perizia si potrà pagare in 3 rate annuali a partire dal 30 giugno 2016, con il pagamento, sulle rate successive alla prima, degli interessi nella misura del 3% annuo.
Per fare un esempio chi sta per vendere un terreno di 100.000 euro avendolo acquisito per successione 20 anni fa, al valore quasi pari zero, cedendo l’immobile, dovrà dichiarare tale plus reddituale nell’anno 2016 quale reddito diverso che con aliquote ordinarie sono tanti soldi.
Effettuando la rivalutazione con perizia, possibile da ieri, si neutralizza la plusvalenza ai fini IRPEF/IRES suddetta pagando solo l’8 del medesimo super valore, e quindi ai fini reddituali anzichè versare su 100 di vendita 40 (esempio) di imposte ordinarie, si verserà 8 di sostitutiva in tre anni, in maniera che avendo sanato il valore fino a 100mila non ci sarà plusvalenza tassabile in 730 o 740.