#pinomerola
La Commissione tributaria provinciale di Ravenna (con sentenza n. 19/02/14 datata 15 gennaio 2014) ha respinto il ricorso presentato da una società contro l’accertamento che recuperava costi di sponsorizzazione considerati indeducibili sia ai fini Ires che Irap, e indetraibili ai fini I.V.A..
Le motivazioni dell’avviso di accertamento si riferivano ad alcuni contratti di sponsorizzazioni nel settore delle corse sportive di rally. I giudici tributari, nella valutazione della questione, hanno deciso che i contratti di sponsorizzazione presentavano “contenuto assolutamente generico ad oggetto forme di pubblicità di dubbio ritorno per la impresa”.
Quindi attenzione alla sponsorizzazione di associazioni sportive e simili, quando la pubblicizzazione dello sponsor non sia specifico all’attività svolta dall’associazione sportiva e non si dimostri la causa-effetto tra sponsorizzazione e ricavi quale ritorno economico dell’investimento pubblicitario effettuato quale sponsor.