Split payment: fatture registrate IN termine breve

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L’IVA riferita alle operazioni soggette a SPLIT PAYMENT (Scissione dei pagamenti applicabile dall’Amministrazione finanziaria fino al 30 giugno 2019 con deroga ottenuta dalla UE) DIVENTA ESIGIBLE alla data di pagamento del corrispettivo.

Il debito IVA derivante da split payment, nasce quando l’ente pubblico, la società partecipazione pubblica, o la società quotata in borsa, dispone il pagamento a favore del fornitore (impresa o professionista) – articolo 3, co. 1, Dm 23 gennaio 2015, trattenendo in quel momento l’IVA IN FATTURA PER IL SUO VERSAMENTO ALL’ERARIO.

Esiste l’alternativa da parte del cliente, amministrazione, società partecipata o quotata, di anticipare l’esigibilità dell’IVA

In alternativa, il soggetto destinatario della prestazione può anticipare l’esigibilità dell’Iva «al momento della ricezione della fattura ovvero al momento della registrazione della medesima» (articolo 3, comma 2 del Dm). In questo caso le disposizioni di attuazione non prevedono espressamente alcuna modalità di esercizio dell’opzione. La scelta dovrebbe essere dunque effettuata tramite comportamento concludente.

In mancanza di una norma specifica la soluzione può essere AGGANCIATA all’articolo 17, comma 5 del Dpr 633 , con applicazione della medesima norma prevista per l’inversione contabile.  La fattura va  registrata nei registri Iva (libro delle fatture o dei corrispettivi) «entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento».

Se ad esempio una  fattura di acquisto sia stata ricevuta il 25 luglio, la registrazione dovrà essere effettuata entro il 31 luglio o il 9 agosto (entro i 15 giorni dal ricevimento).

Ai fini dell’esigibilità IVA si farà riferimento alla data EFFETTIVA DI registrazione del documento. IN QUESTO CASO IL TRIBUTO ENTRERA’ NELLA LIQUIDAZIONE IVA DEL MESE DI LUGLIO O DI AGOSTO SE REGISTRATA ENTRO 15 GIORNI DAL RICEVIMENTO. SPLIT PAYMENT REGISTRAZIONE TERMINE BREVE

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