Split payment, esclude tutte le operazioni

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Split payment, operazioni escluse e chiarite da una relazione accompagnatoria dello scorso gennaio

Nello Split payment da parte della Pubblica Amministrazione, vi sono alcune esclusioni che sono state chiarite attraverso la relazione accompagnatoria del D.M. 13 gennaio 2015. In generale, lo split payment non può essere attuato se la PA acquirente è debitore di imposta nei confronti del fornitore di beni o servizi. Al di la di questo caso generale, comunque esiste una casistica di esclusione dello Split payment: non si applica quando la PA acquista beni o servizi da soggetti non residenti sul territorio nazionale. Con si applica nel caso di acquisto, da parte della PA di rottami di ferro. Non si applica se la PA è soggetto non passivo ed effettui acquisti intracomunitari per importi oltre i 10000 Euro annui. Non si applica né per compensi relativi a servizi assoggettati a ritenuta alla fonte, né qualora si tratti di acquisti di beni o servizi da professionisti soggetti a ritenuta di acconto.

Infine lo Split payment non si applica ai fornitori soggetti a regimi speciali IVA. In base alla circolare 1/E 2015, lo split payment si applica solo a fatture emesse in base all’art. 21 del D.P.R. 633/1972, quindi sono esclusi dalla split payment tutte le cessioni o servizi certificate con ricevute fiscali, scontrini fiscali o altre modalità semplificate. Sono, infine escluse, le aziende speciali, gli enti previdenziali privati, gli enti pubblici economici che agiscono in qualità di organizzazione imprenditoriale privatizzata; a scopo esemplificativo, sono esclusi sia l’ACI che l’INAIL e molti altri. Con la summenzionata nota accompagnatoria, si è così fatta chiarezza su aspetti dell’applicabilità dello split payment che erano rimasti piuttosto oscuri e controversi

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