Ulteriori chiarimenti arrivano dall’Agenzia delle Entrate per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute (ex. art. 1 co.3 Dlgs. 127/2015 Dl. 78/2010) c.d. spesometro.
Con la risoluzione 87/e del 5 luglio 2017 l’Ufficio chiarisce aspetti ulteriori rispetto alla norma, per dubbi su interpretazione e operatività.
Integrazione e rettifica della comunicazione
L’Ufficio comunica che è possibile inviare di nuovo lo spesometro integrativo o rettificativo di un precedente già trasmesso, anche oltre il 15° giorno dal termine di adempimento.
Per la tardività si dovranno applicare le norme sul ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 Dlgs 472/97.
Invio comunicazione per “competenza”
Lo spesometro relativo alle “fatture emesse” deve contenere le indicazioni riferite alle fatture di competenza del periodo di imposta inviato
Lo spesometro del 1° semestre 2017 potrà contenere solo le fatture emesse dal 1° gennaio al 30 giugno 2017.
Per quanto riguarda le fatture ricevute la congruità dell’invio si dovrà riferire evidentemente alla data di registrazione della fattura del fornitore indipendentemente dalla sua data di emissione.
Altre situazioni particolari le potrete recuperare da questo link relativo alla RISOLUZIONE+N_88+DEL+05-07-2017.
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