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Sentenza “sospensiva” ottenibile per la crisi.

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#pinomerola

La sospensiva del pagamento relativo alla sentenza tributaria di secondo grado, può essere ottenuta con ricorso a parte, quando si adducono motivi di mancanza di liquidità dovuta alla crisi economica.

, in seguito a CONDANNA della commissione tributaria regionale, che impongono al contribuente il pagamento del 100% di quanto preteso dall’UFFICIO, può fare leva sull’effetto della crisi finanziaria, che non permette al contribuente il pagamento, in attesa del giudizio della Cassazione.

Stanno diventando sempre di più le sentenze delle Commissioni tributarie di appello che stoppano l’esecuzione di altra sentenza tributaria, accogliendo gli argomenti dell’appellante, che contengono motivazioni di origine finanziaria, riguardanti l’impossibilità di far fronte al pagamento a causa della crisi economica e finanziaria.

Le prove che i contribuenti portano a supporto del “ricorso per sospensiva” riguardano la oggettiva difficoltà economica e finanziaria, che mette l’impresa a rischio fallimento, mentre comunque è ancora in attesa del giudizio definitivo della Cassazione (avendolo proposto).

Quindi sembra ingiusto dover pagare l’intero,  quando ancora si attende il terzo grado di giudizio che potrebbe anche accogliere in toto le doglianze del contribuente.

I giudici delle commissioni tributarie di merito sono celeri nella emissione delle sentenze, stessa cosa non può dirsi per il giudizio della Corte Suprema, che vedono la luce intorno ai tre anni circa dal ricorso del contribuente.

E quindi vien da sè, che nel frattempo, il contribuente soccombente viene lasciato senza alcuna tutela giuridica.

Nell’attesa del giudizio della  Cassazione, il contribuente è tenuto ad effettuare il pagamento del 100% di quanto previsto nella sentenza della commissione di secondo grado, che sono titolo esecutivo iscrivibile a ruolo presso il concessionario per la riscossione per richiederne l’escussione coattiva.

La Cassazione ultimamente, però,  ha aperto qualche  possibilità in merito alla possibilità di ottenimento della sospensiva della sentenza di condanna. E’ possibile ottenere la sospensiva con ricorso in appello.

Il contribuente può presentare ricorso in appello presso le COMMISSIONI TRIBUTARIE REGIONALI chiedendo di bloccare gli effetti esecutivi della pronuncia e quindi di ottenere la sospensiva.

La sentenza tributaria di condanna in appello, infatti, costituisce titolo esecutivo per il pagamento integrale della pretesa erariale e fiscale, anche se ha proposto ricorso in Cassazione.


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