Da domani inizia la sospensione feriale dei termini processuali con una novità. Non saranno più i classici 46 giorni fino al 15 settembre, bensì 31 giorni, dal 1° agosto al 1° settembre 2015 e poi per ogni anno.
Fino al 2014 le disposizioni prevedevano una sospensione dei termini processuali pari a 46 giorni che congelavano il correre dei termini dal 1° agosto al 15 settembre, con riattivazione dal giorno successivo. Come ricordato sotto non tutti i termini processuali vengono sospesi, infatti le cause penali, per alimenti, per sfratto ecc. non sono soggette a sospensione feriale.
Recentemente il Decreto Legge (giustizia) 132-2014 (art. 16 co. 1) convertito dalla Legge 162/2014 , ha ridotto a 30 giorni la sospensione dei termini processuali con conseguente ripresa del computo dal 1° settembre 2015.
La modifica ha comportato la riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali da 46 giorni a 31 giorni, a decorrere dal 2015. Di conseguenza, a partire da quest’anno, la sospensione dei termini processuali non si avrà più dal 1° agosto al 15 settembre, ma solo dal 1° al 31 agosto,quindi con ripresa della decorrenza dei termini dal 1° settembre.
La sospensione dei termini processuali riguarda i ricorsi, mediazione, accertamento con adesione in corso, costituzione in giudizio e quant’altro.
Cenni sull’istituto della sospensione dei termini processuali.
Il termine per compiere una attività processuale civile o tributaria cessa di decorrere per l’intero periodo di sospensione feriale e riprende al termine della sospensione medesima.
Quindi ai fini del computo preciso delle scadenze e termini di impugnazione, il tempo eventualmente trascorso prima della sospensione dovrà essere aggiunto a quello che decorre dopo la riattivazione dei termini (quest’anno 1° settembre) ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 742/69.
Nel caso in cui la decorrenza dei termini inizia durante il periodo di sospensione, bisognerà quindi computare i termini dal 1° settembre quale primo giorno di notifica teorica.
Casi in cui non opera la sospensione dei termini.
Per quanto riguarda il processo civile la sospensione non opera:
- Per le cause di cause di lavoro.
- Per la richiesta di sospensione della riscossione per quanto riguarda il processo tributario.
- Per i ricorsi per alimenti tra coniugi separati;
- Per i procedimenti per l’emissione di provvedimenti in materia di sostegno, interdizione e inabilitazione;
- Per abusi familiari:
- Per i provvedimento di sfratto;
- Ai procedimenti fallimentari.
La sospensione feriale non è applicabile nel penale:
- ai procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare che rinunciano alla sospensione;
- alle indagini preliminari per reati di criminalità organizzata;
- alle cause che potrebbero cadere in prescrizione e con carattere di urgenza;
- ai procedimenti necessari di misure di prevenzione personale o di interdizione, o per sequestro dei beni;
- in caso di incidente probatorio per l’assunzione delle prove non rinviabili.
Redazione rfw