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Sospensione della Riscossione.
L’esecutività del pagamento di una cartella esattoriale può essere sospesa:
1) Tramite procedura amministrativa;
2) Tramite provvedimento giudiziale;
3) ed anche direttamente dall’ Agente di Riscossione sussistendo le condizioni previste dalla Direttiva Equitalia emanata in data 6 Maggio 2010.
- La sospensione tramite procedura amministrativa avviene quando essa è disposta d’Ufficio dall’Ente Impositore o a seguito di istanza del contribuente. In questo ultimo caso la sospensione viene concessa in attesa dell’esito della domanda di sgravio o in attesa di Sentenza della Commissione Tributaria.
L’Ente Impositore che dispone la sospensione è tenuto a darne comunicazione all’Agente della Riscossione.
- Tramite Provvedimento giudiziale: in tal caso la sospensione è disposta dal Giudice (Ordinario o Tributario). Il contribuente, per ottenere la sospensione giudiziale, dovrà inoltrare Ricorso dimostrando l’apparente illegittimità della pretesa tributaria (che poi sarà discussa nel merito) e l’eventuale danno grave e irreparabile nel caso di pagamento della cartella medesima.
- Con la Direttiva del 6 maggio 2010 Equitalia ha disposto di poter chiedere direttamente allo stesso Agente di Riscossione la sospensione del pagamento quando:
- il contribuente abbia già pagato le somme pretese prima del ruolo;
- la Commissione Tributaria abbia accolto il Ricorso del Contribuente avverso la pretesa che ha disposto la formazione del Ruolo;
- si sia ottenuto dalla Commissione Tributaria la sospensione amministrativa o giudiziale indipendentemente se tale atto sia stato notificato ad Equitalia.
Occorrerà in tali casi compilare il MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE reperibile presso ogni sportello di Equitalia ed allegarvi gli atti o i provvedimenti che danno diritto alla sospensione della riscossione stessa.
Fonte Equitalia S.p.A.