#pinomerola
Una società immobiliare che affitta immobili a uso abitativo a privati non è tenuta ad emettere fattura elettronica, salvo il caso in cui sia richiesta.
In base al disposto degli art. 10, 8 e 22, co. 1, n. 6 del Dpr 633/1972, SI CONFERMA CHE LA FATTURA ELETTRONICA NON E’ OBBLIGATORIA nel caso in cui il conduttore non la richieda espressamente.
In luogo della fattura elettronica bisognerà rilasciare quietanza in bollo da 2 euro, o nel caso sia garantita la tracciabilità bancaria del pagamento non sarà necessaria neanche la quietanza.
In ogni caso, ai fini del volume di ricavi, farà sempre fede il contratto di locazione registrato, e l’obbligo di dichiarare i fitti anche se non percepiti, fino a eventuale messa in mora.