NORMATIVA E MODELLO DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO “PRIVATO”
tra societa’ commerciali e privati o altri finanziatori diversi da Banche e Finanziarie.
Operazione di finanziamento consentita da deliberazione CICR/2005.
Si pone con frequenza il dubbio, se una società di capitali (come ad esempio una s.r.l. commerciale) possa ricevere un finanziamento da “un soggetto privato, terzo non socio” (o altre società o enti non finanziatori istituzionali) vista l’attuale difficoltà delle imprese di accesso al credito bancario.
IL NOSTRO MODELLO PRECOMPILATO NASCE DA UN ATTO REALE
Ci riferiamo alla possibilità di raccolta di risparmio tra il pubblico o acquisizione di finanziamenti, non consentita in linea generale alle imprese commerciali, ma esclusivamente agli operatori professionali ossia a Banche e società Finanziarie, come da vigente normativa bancaria (T.U.B.).
Le condizioni per l’ammissibilità di tale operazione di finanziamento quindi sono due:
1) Il finanziamento sia concordato mediante trattativa privata e non offerta pubblica,
2) E nel contratto sia ben indicata natura e destinazione del prestito.
La deliberazione CICR BANKITALIA all’art. 2 comma 2 recita:
«Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata: in connessione all’emissione di moneta elettronica; presso soci, dipendenti o società del gruppo secondo le disposizioni della presente delibera; sulla base di trattative personalizzate con singoli soggetti, mediante contratti dai quali risulti la natura di finanziamento».
Qui vi proponiamo il modello di contratto di finanziamento privato pronto all’uso, estratto da scrittura di finanziamento reale dove una società commerciale ha ricevuto in prestito una somma importante per mettere in atto investimenti immobiliari e precisamente l’acquisto di un’area edificatoria. Quindi operazione di finanziamento lecita in quanto soddisfatte le due condizioni necessarie.
Nell’esempio la società finanziata si è impegnata a restituire il finanziamento ricevuto dal terzo privato non socio dopo 18 MESI dalla data di erogazione, ovviamente gravato dagli interessi passivi (da concordare in contratto) A FAVORE del finanziatore.
Un modus, una possibilità, nella fattispecie di una società immobiliare, per realizzare alti guadagni e CREARE IMPORTANTI immobilizzazioni, senza dover passare dal giogo delle banche, ma acquisendo un finanziamento con trattative private.
TUTTO CIO’ E’ LEGALE E CONSENTITO E IL DEBITO CONTRATTO DOVRA’ ESSERE REGISTRATO IN CONTABILITA’ ALLA VOCE “MUTUO ACQUISITO DALLA SOCIETA’/SIG. …
Attenzione, all’operazione di finanziamento privato occorre conferire data certa.
FONTE: DELIBERAZIONE CICR N. 1058 19/07/2015 e art. 11 lett. g) ultimo periodo T.U.B..
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contenuti aggiornati al 01 DICEMBRE 2017