Società fiduciarie: soggette all’applicazione dell’imposta sostitutiva sul risparmio amministrato.

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La risoluzione n. 61/E del 31-05-2011 ha dato risposta ad un’stanza di interpello proposto da una società fiduciaria, che gestisce strumenti finanziari per conto di clienti privati.

Applicazione dell’imposta sostitutiva sui redditi di capitale. D.Lgs. n. 461 del 21-11-1997 art.6.

Il quesito posto riguardava appunto l’obbligo di applicazione di tale norma anche da parte delle società fiduciarie.

La società fiduciaria istante aveva ricevuto, da parte di clienti privati residenti,  mandati senza intestazione per il risparmio amministrato.

La circolare ha chiarito che ai sensi dell’art. 1 del decreto interministeriale datato 2 giugno 1998, anche le società fiduciarie, che amministrano beni per conto terzi, al pari degli intermetdiari abilitati, debbono applicare l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti dal risparmio amministratato e pagati ai fiducianti.

Dettagli della risoluzione si potranno trovare sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

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