Quando la società di fatto o la compagine societaria, è inesistente l’accertamento emesso dall’Ufficio “non è nullo” ma vale nei confronti dei presunti partecipanti.
Consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione già aveva posto delle pietre miliari su tale principio.
I giudici di legittimità con la sentenza n. 17230 del 12 luglio 2013 ─ richiamando la pronuncia n. 12765 del 10 giugno 2011 ─ hanno affermato l’irrilevanza fiscale, in merito alla validità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti del socio, della inesistenza della società di fatto a cui era intestato l’avviso di accertamento medesimo.
«Dovranno essere i giudici di merito», proseguono gli ermellini, ad individuare il contribuente realmente e fiscalmente responsabile, ai fini della notifica dell’avviso di accertamento.
Detto principio è stato applicato con la sentenza 17230 nei confronti della notifica di un avviso di accertamento esclusivamente diretto alla società di fatto, statuendo che “la mancanza, nella società di fatto, di una personalità distinta da quella dei pretesi soci impone di ritenere comunque riferito, già nella contestazione dell’Ufficio, individualmente ad ogni ipotizzato socio, l’avvenuto svolgimento di quell’attività economica produttiva di reddito imponibile” formalmente svolta dalla società di fatto.
In tale pronuncia , si discuteva sulla validità dell’avviso di accertamento emanato dall’Amministrazione finanziaria ─ per IRPEF ed ILOR ─ a carico di una società di fatto in base alla constatazione che l’IRPEF è imputata ai soci, in proporzione alla loro quota di partecipazione agli utili, in ossequio al principio della trasparenza fiscale sancito dall’art. 5 del Tuir DPR 917/86.
Il socio di una società di fatto, inesistente, non potrà quindi esimersi dall’avviso di accertamento, da cui è stato raggiunto.
Per il Fisco non vi è differenza tra società di fatto e singolo socio. Basta l’individuazione del soggetto che esercita l’attività economica riconducibile solo formalmente ad una società come detto inesistente.