#pinomerola
Le modifiche alla normativa sulle società di comodo operate dal DL 138/2011 (manovra di ferragosto).
MODIFICHE ALLA NORMATIVA SULLE SOCIETA’ DI COMODO.
La normativa sulle società di comodo ha subito importanti modifiche a seguito della Manovra di Ferragosto (Dl. 138/2011) in particolare:
La normativa sulle società di comodo ha subito importanti modifiche a seguito della Manovra di Ferragosto (Dl. 138/2011) in particolare:
- Con decorrenza 1° gennaio 2012 le società di comodo dovranno pagare una maggiorazione sull’IRES pari al 10,50%.
- Si considerano “di comodo” anche quelle società, che pur avendo superato il test di operatività, chiudono il bilancio in perdita per tre anni consecutivi o anche per due quando con il terzo dichiarano un reddito inferiore al minimo.
Ricordiamo che la disciplina delle società di comodo (art. 30 L. 724/1994) si applica a tutte le tipologie giuridiche di società commerciali, siano esse società di capitali o società di persone.
LE SOCIETA’ CONSIDERATE DI COMODO.
Si considerano società di comodo tutte quelle società il cui volume d’affari e l’utile conseguito (nell’anno di riferimento) sia inferiore a determinati parametri percentuali fissati dalla legge, da calcolare sugli asset di proprietà aziendali in base alle medie dell’anno oggetto di dichiarazione ed ai due precedenti.
Nella sostanza spicciola l’amministrazione finanziaria ha disposto che se una società commerciale ha conseguito dei ricavi ed un utile inferiore a quello che scaturisce dall’applicazione delle aliquote medie sui beni aziendali, dovrà calcolare le imposte sul reddito convenzionale con l’applicazione dell’aliquota maggiorata.
VERIFICA OPERATIVA’ SOCIETA’ DI COMODO.
Ai fini della verifica dell’operatività societaria occorre applicare ai beni aziendali – indicati nell’attivo dello stato patrimoniale – le aliquote stabilite per ogni tipologia di bene di proprietà societaria; se il totale di questo calcolo è superiore ai ricavi e agli utili aziendali REALMENTE CONSEGUTI occorrerà pagare le tasse sul PREDETTO calcolo parametrico PRESUNTO quale società di comodo.
Ai fini della verifica dell’operatività societaria occorre applicare ai beni aziendali – indicati nell’attivo dello stato patrimoniale – le aliquote stabilite per ogni tipologia di bene di proprietà societaria; se il totale di questo calcolo è superiore ai ricavi e agli utili aziendali REALMENTE CONSEGUTI occorrerà pagare le tasse sul PREDETTO calcolo parametrico PRESUNTO quale società di comodo.
ASSET DELLE SOCIETA’ DI COMODO PER IL TEST DI OPERATIVITA’.
BENI OGGETTO DI OSSERVAZIONE/ COEFF. PER I RICAVI / COEFF. PER IL REDDITO
Crediti e partecipazioni 2,00% 1,50%
Immobili e navi 6,00% 4,75%
Immobili di categoria ufficio A10 5,00% 4,00%
Immobili ad uso abitativo 4,00% 3,00%
Immobili in comuni infer a 1000 ab. 1,00% 0,50%
Altre immobilizzazioni 15,00% 12,00%
Se i ricavi effettivamente conseguiti sono inferiori a quelli convenzionali calcolati sulla media triennale mediante la tabella precedente, scatta la presunzione per la quale il reddito conseguito non può essere inferiore a quello desumibile dall’applicazione dei coefficienti sopra esposti.
ESEMPI:
La società ALFA ha posseduto nell’ultimo triennio beni immobili ad uso abitativo per un valore di bilancio pari ad 1 milione di euro ed ha conseguito, nell’esercizio considerato, ricavi pari ad euro 35.000 ed un utile d’esercizio pari ad euro 30.000.
In tal caso i ricavi sono inferiori al minimo convenzionale ( 4% di 1 milione di euro = euro 40.000) del valore medio della redditività degli immobili dell’ultimo triennio e occorrerà applicare ai fini del reddito minimo la percentuale del 3% sugli immobili posseduti nell’esercizio (in tal caso il valore dei beni non è dato dalla media del triennio).
Se il valore degli stessi immobili, alla chiusura dell’esercizio, sia ad esempio pari ad euro 1.200.000 occorrerà calcolare le imposte sul reddito convenzionale di euro 36.000 euro ( 3% di 1.200.000) e non sul reddito effettivamente conseguito di euro 30.000.
LE SOCIETA’ DI COMODO NON POTRANNO UTILIZZARE L’IVA A CREDITO.
Ricordiamo che se le società considerate di comodo vantano un’eccedenza di credito IVA non potranno chiederlo a rimborso nè utilizzarlo in compensazione orizzontale.
Ricordiamo che se le società considerate di comodo vantano un’eccedenza di credito IVA non potranno chiederlo a rimborso nè utilizzarlo in compensazione orizzontale.
In un prossimo articolo cercheremo di far luce sugli innumerevoli casi di esclusione e disapplicazione della normativa sulle società di comodo al cui verificarsi la società non si considera non operativa.
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