Tra il novero di società di persone, la cui veste giuridica può essere assunta da una costituenda impresa in forma societaria, vi è la società in accomandita semplice. Si tratta di una società di persone disciplinata dagli articoli 2313-2324 della disciplina del Codice civile, in cui sono presenti due tipologie di soci:
· soci accomandanti, i quali sono tenuti esclusivamente al conferimento, conseguentemente sono responsabili per le obbligazioni societarie limitatamente alle quote conferite (tranne che abbiano acconsentito che il loro nome sia ricompreso nella ragione sociale, nel qual caso rispondono di fronte a terzi illimitatamente e solidalmente), in caso di fallimento della società non incorrono nella procedura di fallimento;
· i soci accomandatari rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali, a tale categoria di soci è riservata l’amministrazione della società. Essi possono agire disgiuntamente, salava diversa previsione statutaria.
La presenza delle due tipologie di soci è richiesta fin dal momento della costituzione della società ed il contratto sociale deve indicare espressamente quali siano i soci accomandatari, secondo il disposto dell’articolo 2316 c.c. E’ sfornita di personalità giuridica ma, come la s.n.c, può espletare attività commerciale avendo anch’essa un’autonomia patrimoniale imperfetta. L’atto costitutivo è soggetto alla normativa dettata in materia di s.n.c ma occorre che nell’atto siano indicati altresì e distinti i soci accomandatari ed i soci accomandanti.