Quando gli amministratori di società a.r.l. rispondono con il proprio patrimonio.

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                                                                                                        di Giuseppe Merola
La società a responsabilità limitata è un tipo di “società di capitali” dotata di “personalità giuridica ed autonomia patrimoniale”.
Per questo risponde, per le obbligazioni sociali, esclusivamente con il proprio patrimonio e con i propri beni (art. 2462 del Codice Civile).
I creditori sociali, in caso di insolvenza di una società di capitali, non potranno chiedere l’escussione dei beni di proprietà personale dei singoli soci.
Le società di capitali infatti sono dotate di “un’autonomia patrimoniale c.d. perfetta”: il patrimonio della società a responsabilità limitata è legalmente e perfettamente distinto rispetto a quello dei soci e dell’amministratore. Non esiste alcun legame giuridico “tra i beni di proprietà sociale ed i beni dei soggetti che posseggono partecipazioni nella stessa società”. 

La responsabilità patrimoniale dei soci, per le obbligazioni sociali, è limitata esclusivamente:
– ai conferimenti di beni o danaro effettuati in sede di costituzione della società;
– agli apporti di beni o denaro eseguiti successivamente a favore della società, in conto capitale.

Cosa diversa succede invece nella società di persone (società in accomandita semplice -abbr. s.a.s. – e società in nome collettivo -abbr. s.n.c. ) in cui “l’autonomia patrimoniale dicesi imperfetta” in quanto il patrimonio dei soci, sia pur distinto da quello societario, può essere aggredito dai creditori sociali nel momento in cui le loro spettanze non siano soddisfatte dalla escussione dei beni sociali.
 (Ad eccezione dei beni di proprietà dei soci “accomandanti” della società in accomandita semplice, che in ogni caso, sia pur trattandosi della partecipazione ad una società di persone,  non possono essere aggrediti dai creditori sociali, in quanto, anche la loro responsabilità, al pari dei soci di una s.r.l., è limitata agli “apporti effettuati” in sede di costituzione societaria o successivamente).
I creditori di una società di persone hanno in ogni “l’obbligo” della preventiva escussione dei beni societari e qualora da questi non soddisfatti potranno aggredire, in giudizio, il patrimonio personale dei singoli soci ai fini  del recupero del loro credito.
A tale impianto normativo, recenti Sentenze della Cassazione, hanno in qualche modo “derogato” al principio generale della responsabilità limitata patrimoniale dell’amministratore o degli amministratori delle società di capitali, siano soci che non soci:
  • In particolare la Sentenza n. 27036 del 2007, emessa dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, ha affermato che:
  1. la redazione, approvazione e presentazione del Bilancio di esercizio e dichiarazione dei redditi della società, “in quanto atti affidati per funzione all’amministratore e legale rappresentante della stessa“, sono per questo – sotto il profilo delle responsabilità fiscale e patrimonial – allo stesso imputabili ed in alcuni casi (come il falso in bilancio o l’emissione di fatture false) gli ammistratori rispondono delle obbligazioni tributarie con il proprio patrimonio personale.
La Sentenza in commento, ha regolamentato la fattispecie in cui le azioni gestionali eseguite dall’amministratore, per conto di una società di capitali,  cagionino “violazioni di norme  fiscali” seguite da sanzioni, accertamenti ed atti di contestazione a carico della società medesima.E’ il caso della presentazione, eseguita dall’ammistratore,  di infedeli dichiarazioni dei redditi o di bilanci societari irregolari.

Nella fattispecie delittuosa. la Corte ha contemplato le circostanze in cui gli ammistratori rispondono con il proprio patrimonio personale in solido con la società amministrata, per le conseguenze “sanzionatorie” a carico della stessa.

Ciò significa che gli amministratori che abbiano presentato in maniera fraudolenta documenti fiscali per conto della società, causando accertamenti e rettifiche a carico della stessa, ne sono responsabili in solido, ed in caso di inadempienza della società sarà escusso il patrimonio personale dell’amministratore ai fini del pagamento delle somme dovute all’erario.

RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI VERSO I CREDITORI SOCIALI.
  • Gli amministratori di una società di capitali rispondono personalmente verso i creditori sociali nel momento in cui la loro condotta gestionale sia stata “scriteriata” ed abbia generato l’insufficienza patrimoniale della società per la soddisfazione delle proprie spettanze. 
  • Non si ha invece responsabilità patrimoniale a carico dell’amministratore, “se tale squilibrio” derivi dalla normale alea imprenditoriale e non sia direttamente imputabile ad atti posti in essere dall’ammistratore al solo scopo di cagionare danno ai terzi creditori.
  • Per l’escussione del patrimonio dell’amministratore i creditori sociali dovranno dimostrare che gli  stessi hanno violato l’obbligo di “conservazione del patrimonio sociale” in maniera direttamente cagionevole della diminuzione delle sostanze societarie a loro danno.
Rif. normativi art. 2394 del Codice Civile.
In ogni caso l’azione escussiva dei creditori sociali nei confronti del patrimonio degli amministratori è da valutare caso per caso, in funzione della possibilità di provare, a carico degli stessi,  una condotta dolosa e direttamente finalizzata “alla distrazione del patrimonio sociale”.

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