Per questo risponde, per le obbligazioni sociali, esclusivamente con il proprio patrimonio e con i propri beni (art. 2462 del Codice Civile).
I creditori sociali, in caso di insolvenza di una società di capitali, non potranno chiedere l’escussione dei beni di proprietà personale dei singoli soci.
La responsabilità patrimoniale dei soci, per le obbligazioni sociali, è limitata esclusivamente:
– ai conferimenti di beni o danaro effettuati in sede di costituzione della società;
– agli apporti di beni o denaro eseguiti successivamente a favore della società, in conto capitale.
(Ad eccezione dei beni di proprietà dei soci “accomandanti” della società in accomandita semplice, che in ogni caso, sia pur trattandosi della partecipazione ad una società di persone, non possono essere aggrediti dai creditori sociali, in quanto, anche la loro responsabilità, al pari dei soci di una s.r.l., è limitata agli “apporti effettuati” in sede di costituzione societaria o successivamente).
I creditori di una società di persone hanno in ogni “l’obbligo” della preventiva escussione dei beni societari e qualora da questi non soddisfatti potranno aggredire, in giudizio, il patrimonio personale dei singoli soci ai fini del recupero del loro credito.
- In particolare la Sentenza n. 27036 del 2007, emessa dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, ha affermato che:
- la redazione, approvazione e presentazione del Bilancio di esercizio e dichiarazione dei redditi della società, “in quanto atti affidati per funzione all’amministratore e legale rappresentante della stessa“, sono per questo – sotto il profilo delle responsabilità fiscale e patrimonial – allo stesso imputabili ed in alcuni casi (come il falso in bilancio o l’emissione di fatture false) gli ammistratori rispondono delle obbligazioni tributarie con il proprio patrimonio personale.
Nella fattispecie delittuosa. la Corte ha contemplato le circostanze in cui gli ammistratori rispondono con il proprio patrimonio personale in solido con la società amministrata, per le conseguenze “sanzionatorie” a carico della stessa.
Ciò significa che gli amministratori che abbiano presentato in maniera fraudolenta documenti fiscali per conto della società, causando accertamenti e rettifiche a carico della stessa, ne sono responsabili in solido, ed in caso di inadempienza della società sarà escusso il patrimonio personale dell’amministratore ai fini del pagamento delle somme dovute all’erario.
- Gli amministratori di una società di capitali rispondono personalmente verso i creditori sociali nel momento in cui la loro condotta gestionale sia stata “scriteriata” ed abbia generato l’insufficienza patrimoniale della società per la soddisfazione delle proprie spettanze.
- Non si ha invece responsabilità patrimoniale a carico dell’amministratore, “se tale squilibrio” derivi dalla normale alea imprenditoriale e non sia direttamente imputabile ad atti posti in essere dall’ammistratore al solo scopo di cagionare danno ai terzi creditori.
- Per l’escussione del patrimonio dell’amministratore i creditori sociali dovranno dimostrare che gli stessi hanno violato l’obbligo di “conservazione del patrimonio sociale” in maniera direttamente cagionevole della diminuzione delle sostanze societarie a loro danno.