Con Circolare n.65 pubblicata nel mese di marzo 2017, Inps ha chiarito in merito agli Sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro per i contratti di solidarietà in favore delle aziende che, sulla base dei decreti direttoriali adottati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per il corrente esercizio solare.
Per quanto concerne l’ambito soggettivo dell’applicazione del decreto interministeriale n. 17981/2015, si considerano destinatarie della riduzione contributiva le imprese che abbiano in corso o stipulino contratti di solidarietà ai sensi del testo normativo n. 863/84. Le destinatarie dello Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà per i datori di lavori, come previsto e ribadito dalla Circolare n.65, devono essersi dotate di strumenti volti al miglioramento della produttività aziendale e di un piano di investimenti volti a superare le debolezze gestionali all’interno del ciclo di produzione aziendale.
La riduzione-contributiva è-riconosciuta, come sancito dal dettato dispositivo per “l’intera durata del contratto di solidarietà, nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%”. Per quanto concerne la presentazione della domanda recante ed avente come oggetto lo sgravio contributivo, viene ribadito quanto già sancito e fissato in precedenza con decreto interministeriale: “la concessione dello sgravio contributivo in questione non può superare il limite massimo di ventiquattro mesi relativo all’unità produttiva aziendale interessata dal contratto di solidarietà”.
L’azienda interessata presenterà la domanda di riduzione contributiva recante il codice pratica relativa all’istanza di integrazione salariale per contratto di solidarietà, tramite la procedura CIGS on-line. Inoltre, è previsto che la domanda sia corredata di tutta la documentazione nella quale sono individuati gli strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività (come sancito e ribadito dalla Circolare n.65 del 2017). Per i datori di lavoro che fruiscono del sistema UniEmens – Modalità di compilazione del flusso, per comunicare e mostrare le quote di sgravio spettanti per il periodo, devono valorizzare all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:
· inserimento nell’elemento<CausaleACredito> del codice causale di nuova istituzione “L988”;
· nell’elemento <ImportoACredito>, indicazione del relativo importo.
Si ricorda che le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della Circolare n.65 del 30 marzo 2017.