Secondo acconto cedolare secca 2013.

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SECONDO ACCONTO CEDOLARE SECCA – AFFITTI AD USO ABITATIVO.

L’imposta sostitutiva sui redditi da locazioni abitative, propriamente detta “cedolare secca sui canoni di locazione”, ricordiamo è stata prevista dal D.Lgs. n. 23 del 2011. Tale imposta sostitutiva dell’IRPEF dovrà essere pagata con applicazione delle seguenti aliquote pari:

  • al 21% dell’affitto annuo incassato per i contratti stipulati a canoni libero;
  • e al 15% dal 2013 (prima 19%) per i canoni stipulati a canone concordato.

L’opzione per l’assoggettamento alla cedolare secca in luogo dell’imposta ordinaria IRPEF, che peraltro nel 2013 vede ridotta la deduzione forfettaria dal 15% al 5%, è esercitabile esclusivamente per le locazioni di immobili ad uso abitativo con relative pertinenze, i cui contraenti siano persone fisiche che non operano in tal caso, nell’esercizio di un’impresa, arte o professione.

Al fine di stabilire se il “secondo acconto 2013 cedolare secca” sia dovuto o meno bisogna prendere quale base di riferimento l’importo dichiarato nel rigo RB11 COL. 3 di UNICO/2013, ove è indicata la descrizione«Totale imposta cedolare secca»).

Nel caso il rigo RB11 (TOTALE IMPOSTA CEDOLARE SECCA DOVUTA PER IL 2012) è:

  • inferiore ad € 51,65 il secondo acconto non è dovuto;
  • se è uguale o superiore ad € 51,65 il versamento dell’acconto è obbligatorio in misura pari al 95% di detto IMPORTO 2012.

In caso di debenza dell’acconto, i termini per il versamento sono uguali a quelli previsti per IRPEF, IRES ED IRAP:

  • l’acconto si versa in unica soluzione, entro il 2 dicembre 2013, se l’importo dovuto è inferiore ad € 257,52;
  • l’acconto si versa invece in due rate se l’importo dovuto è pari o superiore ad € 257,52.
  • In quest’ultimo caso:
  1. il primo acconto cedolare secca pari al 38% del rigo RB11, colonna 3,  doveva essere versato entro il 17 giugno 2013 o entro il 17 luglio 2013  con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse;
  2. il secondo acconto cedolare secca pari al 54% del rigo RB11, colonna 3, dovrà essere pagato entro il 2 dicembre 2013 in quanto il 30 novembre cade di sabato.

Il secondo acconto cedolare secca o l’unica rata dovuta in riguardo ai limiti suesposti, dovrà essere versato mediante il codice tributo 1841, da indicare nella sezione erario del modello F24, rif. anno 2013.

Nel caso di presentazione del modello 730/2013 l’acconto verrà trattenuto direttamente dal datore di lavoro nell’elaborazione della busta paga relativa al mese di novembre 2013, e versato per conto del contribuente all’Erario.

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