Scure sulle imprese con lo split payment IVA.

0
43

Il MEF con il comunicato n. 7 del 9/01/2015, ha fatto presente che è in corso di emanazione il decreto attuativo, con cui Comuni e pubbliche amministrazioni non pagheranno più l’IVA ai propri fornitori ma direttamente all’Erario. Si chiama “Split payment”, ma a parte il nome è una vera e propria NUOVA SCURE SULLE IMPRESE. Infatti se queste vantano un credito IVA verso l’Erario quando lo recuperano?

Scure quindi sulle imprese, ancora…!

Infatti il meccanismo dello “split payment” non è niente altro che la norma introdotta dalla Legge di stabilità che impone ai comuni e pubbliche amministrazioni di pagare, direttamente all’Erario e non al Fornitore, l’Iva sulla Fattura dello stesso fornitore.

La riteniamo norma illegittima e capestre e che colpisce le finanze delle imprese già soggiogate da banche, fisco e contributi.

Nel comunicato stampa n. 7 del 9 gennaio 2014, rubricato dal Ministero delle Finanze “Split payment P.A., si applica alle operazioni fatturate a partire da 1/1/2015”  si sta predisponendo e perfezionando il decreto di attuazione delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) come previsto dall’art. 1, comma 629, lettera b), della legge di stabilità 2015 del 23 dicembre 2014, n. 190.

La norma, come detto,  prevede che le Pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non siano soggetti passivi IVA, dovranno riversare direttamente all’ Erario l’IVA addebitata dai fornitori e non più ai medesimi fornitori.

Nel comunicato del MEF di oggi, si legge che il decreto attuativo prevederà il meccanismo della scissione dei pagamenti che si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’IVA si verifichi in data successiva al medesimo 1° gennaio 2015.

Sempre in riguardo all’esigibilità dell’Imposta sul valore aggiunto , si prevede inoltre che per le operazioni soggette al meccanismo dello split payment, la medesima IVA diventi esigibile alla data di pagamento e non alla data di emissione della fattura, dietro opzione dell’Ente pubblico acquirente, da effettuare al momento della ricezione della fattura.

In ultimo, la norma stabilisce che il versamento dell’IVA sulle fatture dei fornitori, possa essere effettuato, a scelta dell’Ente mediante uno dei seguenti modi:
1) Con il versamento all’Erario di un unica rimessa  per ogni fattura del singolo fornitore la cui imposta è divenuta esigibile;
b) Con un versamento cumulativo dell’IVA dovuta considerando il globale delle fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile in un medesimo giorno;
c) Con versamento entro il 16 di ciascun mese, con riversamento cumulativo dell’imposta dovuta, derivante da tutte le fatture per le quali l’IVA è divenuta esigibile nel mese precedente.

Il Ministero delle Finanze nel comunicato, ancora chiarisce che fino ad adeguamento dei sistemi informativi delle P.A., queste dovranno accantonare l’IMPOSTA DA RIMETTERE ALL’ERARIO, per il successivo versamento dell’IVA, dopo l’installazione dei nuovi sistemi,  che dovrà comunque essere effettuato entro il 16 aprile c.a..

Commento:

Norma iniqua … vessativa …. e ancor più deteriorante delle situazione finanziaria delle piccole imprese.

L’Iva è certamente una imposta che viene incassata dalle imprese, ma essendo una partita di giro,  va versata senza ombra di dubbio all’Erario quando sottraendo il credito risulti un debito. Ma il meccanismo penalizza eccessivamente le imprese che hanno un “credito IVA verso l’Erario” e incassando l’Iva da riversare, tale credito diminuirebbe, lasciando in cassa la movimentazione finanziaria ATTIVA.

Oltre a questo, maggiore disponibilità finanziarie, che è elemento trascurabile se l’Impresa di costruzioni è cronicamente a credito IVA  quando recupererà tale credito? Se non incassando l’Iva sulle fatture emesse?

A queste non so rispondere… se non che siamo in:

UN REGIME FISCALE E ECONOMICO!

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui