E’ reato (perseguibile penalmente) gonfiare le schede carburanti per utilizzarle in deduzione nella contabilità aziendale. Sentenza della Corte di Cassazione n. 912 del 13 gennaio 2012.
Compilare le schede carburanti che documentano i costi per rifornimenti di auto aziendali superiori a quelli effettivamente sostenuti, equivale a dedurre “spese per operazioni inesistenti” ai sensi dell’art. 8 co. 1 del D.Lgs. 74/2000.
Il reato quindi segue la logica processuale delle operazioni inesistenti. Trattasi di documenti di spesa registrati nella contabilità aziendale, e detratte sia ai fini IVA che dedotte ai fini delle Imposte dirette a scopo di evasione fiscale.
La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 912 de 13-01-2012 ha condannato un imprenditore di Reggio Calabria che aveva gonfiato i consumi di gasolio registrati sulle schede carburanti della propria contabilità.
Il contribuente aveva dichiarato, per le auto aziendali, il consumo di 1 litro di gasolio per ogni 1,75 Km di percorrenza, quando invece la casa automobilistica, ufficialmente prevedeva, per quelle stesse auto, una percorrenza media di 15 Km per litro.
Oltre a questo, a dimostrare che le schede carburanti erano fasulle è stato anche riscontrato che alcuni rifornimenti erano stati effettuati in giorni in cui il distributore era chiuso, in quanto cadenti in giorni festivi e che lo stesso distributore non erano dotato di self-service.
Per questi fatti all’imprenditore è stata comminata la condanna penale di dichiarazione fraudolenta.
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