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Scheda Carburante: dal 1° luglio abolita dalla fattura elettronica. Le complicazioni di un fisco orbo…

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#pinomerola

SCHEDA CARBURANTE SOPPRESSA DAL 1° LUGLIO 2018. PER DEDUCIBILITA’ NECESSARIA FATTURA ELETTRONICA

Il Provvedimento n. 73203/2018 emanato dall’Agenzia delle Entrate il 4 aprile 2018, ha spiegato con quali mezzi sarà possibile continuare a dedurre e detrarre l’IVA SULLE SPESE PER CARBURANTI VISTA L’ABOLIZIONE DELLA SCHEDA CARBURANTE a decorrere dal 1° luglio 2018 in ossequio al nuovo art. 19 bis 1 del DPR 633/72.
Secondo le NORME IN ESSERE DAL 1° LUGLIO 2018 PER POTER DEDURRE I COSTI DI CARBURANTI OCCORRONO FATTURA ELETTRONICA CONTESTUALE AL PAGAMENTO CON MONETA ELETTRONICA.
ECCESSIVO SALVO RIPENSAMENTI.
Infatti l’art. 1 c. 926 della legge di Bilancio 205 del 27 dicembre 2017  ha previsto l’abrogazione del DPR n. 444 del 10 novembre 1997, che permetteva l’utilizzo della scheda carburante ai fini della deduzione e della detrazione dei costi di carburante.
La legge di bilancio ha introdotto, sempre, con decorrenza 1° luglio 2018, una serie di limitazioni alla detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto relativa all’acquisto di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore nonché una serie di regole di cui è necessario il rispetto ai fini della deduzione del relativo costo.
In base alla previgente disciplina tuttora in essere fino al 30 giugno 2018, ed in particolare all’art. 1 del citato DPR 444/97, vigeva un doppio binario ai fini della corretta documentazione dell’acquisto di carburante. Alternativamente si può utilizzare:

  • la scheda carburante (ex art.1 co.1 DPR 444/97), in merito alla quale i pagamenti potevano essere effettuati utilizzando qualsiasi modalità (inclusi i pagamenti in contanti)
  • il pagamento esclusivamente mediante l’uso di carte di credito, carte di debito o carte prepagate (ex art. 1 co. 3-bis DPR 444/97)

Le due modalità di acquisto carburante erano considerate alternative e dunque il contribuente IMPRESA (in questa diatriba ovviamente non entrano i privati ndr) era libero di scegliere facoltativamente tra l’una e l’altra procedura.
A partire dal 1° luglio 2018, il sistema della scheda carburante vien soppresso definitivamente, per effetto, come detto,  dalla legge di bilancio e non sarà più in vigore stante la soppressione dell’intero regolamento previsto dal DPR 444/97.
Per quanto concerne l’Iva la normativa di riferimento è contenuta negli artt. 19 bis1 e 22 del DPR n.633/72.
In particolare l’art. 19 bis 1 dispone al 1 comma lett. d): “l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonché alle prestazioni di cui al terzo comma dell’articolo 16 e alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore. L’avvenuta effettuazione dell’operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate”.
L’art. 22 del medesimo DPR, disciplinante il commercio al minuto, dispone inoltre che: “Gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa da commercianti al minuto ai quali è consentita l’emissione della fattura sono obbligati a richiederla. Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica”.
Pertanto dal combinato normativo dei due articoli citati sembra che ai fini IVA la detrazione dell’Iva RIGUARDANTE l’acquisto di carburante DOVRA’ ESSERE DOCUMENTATA:

  • a) con la fattura elettronica;
  • b) con l’effettuazione del pagamento mediante moneta elettronica.

Invero, l’analisi delle due norme attesta la non possibile alternatività delle due metodologie e la necessaria sussistenza di entrambe.
Infatti, in alcuna parte delle norme richiamate è possibile evincere la derogabilità di una disciplina a favore dell’altra come invece disposto in passato.
Inoltre, la tesi della simultaneità è comprovata anche da quanto disposto dal TUIR ai fini delle imposte dirette. Infatti, l’art.164 del DPR 917/1986 al comma 1 bis dispone che “Le spese per carburante per autotrazione sono deducibili nella misura di cui al comma 1 se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.”
Pertanto, ai fini della deduzione del costo, sarà indispensabile il pagamento mediante pagamenti tracciabili non essendo sufficiente la sola fattura elettronica.
Del pari la fattura elettronica, non potrà essere omessa in quanto espressamente prevista dal citato art. 22 del DPR 633/72 “Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto DEVONO essere documentati con la fattura elettronica”.
Alla luce di quanto esposto, le due condizioni in commento (emissione fattura elettronica e utilizzo delle modalità di pagamento previste dall’art. 164) devono entrambe sussistere ai fini della legittima deduzione del costo e detrazione dell’imposta.
Nessuna disposizione consente di derogare all’emissione della fattura elettronica, al pari di quanto in precedenza previsto per la carta carburante, pertanto, non potrà che concludersi per la necessaria compresenza di fattura elettronica/specifiche modalità di pagamento ai fini di un legittimo esercizio della deduzione del costo e della detrazione dell’imposta.

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