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La Legge di bilancio 2020 è intervenuta a rimodulare la misura di tassazione del benefit imputabile al dipendente che utilizza una vettura in uso promiscuo; si tratta di un intervento ridimensionato rispetto all’ipotesi iniziale, che nella versione finale del provvedimento viene ancorato alla portata inquinante del veicolo stesso.
Accantonando ogni giudizio di merito circa tale modifica normativa, si deve notare che l’ultima versione approvata a seguito delle pressanti contestazioni che hanno interessato la prima versione, di fatto ha in molte situazioni sterilizzato l’impatto della novella normativa.
Occorre osservare, infatti, come la nuova disciplina riguardi solo le concessioni effettuate a partire dal prossimo 1° luglio 2020; considerando che tali concessioni usualmente riguardano i veicoli nuovi (o comunque recenti), si deve constatare come la classe di emissioni collegata al misura del 30% del benefit (ossia quella precedentemente prevista per tutti i veicoli) risulti comprendere la maggior parte dei veicoli di medio – medio/alta cilindrata attualmente prodotti.
Quindi, nei fatti, molto rumore per nulla.
Nel presente contributo facciamo il punto della disciplina, nel prossimo, invece, andremo a valutare gli (impalpabili) effetti concreti.
L’uso promiscuo e il benefit forfettario
La concessione in uso promiscuo al dipendente è notoriamente una delle soluzioni fiscalmente più vantaggiose (o, per meglio dire, meno tartassate) previste per la gestione dei veicoli aziendali.
Sotto il profilo reddituale, l’articolo 164, comma 1, lett. b-bis), Tuir prevede una deducibilità pari al 70%,