Sanzioni per mancata iscrizione cciaa o funzionamento della PEC – Posta Elettronica Certificata.
La direttiva del MISE (Ministero dello Sviluppo economico) pubblicata in data 29 aprile 2015 ha previsto in ordine all’obbligo Pec e relativa iscrizione di questa al Registro Imprese:
- Che l’obbligo di iscrizione dell’indirizzo PEC alla CCIAA è legittimamente valido anche quando le notificazioni siano effettuate con modalità telematiche, senza iscrizione, e con indirizzo Pec conosciuto all’Amministrazione,
- Che l’Ufficio, ogni due mesi provvede a verificare il corretto funzionamento delle Pec iscritte al Registro Imprese. Provvede, inoltre, a verificare che le caselle siano funzionanti e, qualora accerti l’inattività o rilevi che l’indirizzo Pec non sia intestato alla sola impresa interessata, invita la stessa a presentare domanda di iscrizione per nuovo indirizzo Pec entro 10 giorni dalla notifica della irregolarità.
- Qualora un’impresa presenti una domanda di iscrizione, variazione, cessazione, integrazione delle attività svolte, l’istanza viene sospesa per 45 giorni, quando impresa individuale, e per 3 mesi quando trattasi di società fino a regolarizzazione della iscrizione PEC.
- La mancata iscrizione della PEC al Registro delle Imprese, costituisce omessa comunicazione di atti e informazioni al Registro delle Imprese e comporta il rigetto di qualsiasi domanda inoltrata alla Cciaa oltre le sanzioni previste dagli artt. 2194 del codice civile (per le imprese individuali) e art. 2630 del codice civile per le società.
Sanzioni Pec imprese individuali.
Articolo 2194 – Inosservanza dell’obbligo di iscrizione Salvo quanto disposto dagli articoli 2626 e 2634, chiunque omette di richiedere l’iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge (come introdotto per la Pec) è punito con l’ammenda [ora sanzione amministrativa] da € 10,33) a € 516,46.
Sanzioni Pec società.
Articolo 2630- L’omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi. Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro.