Sanzione PEC mancata iscrizione CCIAA.

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Sanzioni pecSanzioni per mancata iscrizione cciaa o funzionamento della PEC – Posta Elettronica Certificata.

La direttiva del MISE (Ministero dello Sviluppo economico) pubblicata in data 29 aprile 2015 ha previsto in ordine all’obbligo Pec e relativa iscrizione di questa al Registro Imprese:

  1. Che l’obbligo di iscrizione dell’indirizzo PEC alla CCIAA è legittimamente valido anche quando  le notificazioni siano effettuate  con modalità telematiche, senza iscrizione, e con indirizzo Pec conosciuto all’Amministrazione,
  2. Che l’Ufficio, ogni due mesi provvede a verificare il corretto funzionamento delle Pec iscritte al Registro Imprese. Provvede, inoltre, a verificare che le caselle siano funzionanti e, qualora accerti l’inattività o rilevi che l’indirizzo Pec non sia intestato alla sola impresa interessata, invita la stessa a presentare domanda di iscrizione per nuovo indirizzo Pec entro 10 giorni dalla notifica della irregolarità.
  3. Qualora un’impresa presenti una domanda di iscrizione, variazione, cessazione, integrazione delle attività svolte, l’istanza viene sospesa per 45 giorni, quando impresa individuale,  e per 3 mesi quando trattasi di società fino a regolarizzazione della iscrizione  PEC.
  4. La mancata iscrizione della PEC al Registro delle Imprese, costituisce omessa comunicazione di atti e informazioni al Registro delle Imprese e comporta il rigetto di qualsiasi domanda inoltrata alla Cciaa oltre le  sanzioni previste dagli  artt. 2194 del codice civile (per le imprese individuali) e art. 2630 del codice civile  per le società.

Sanzioni Pec imprese individuali.

Articolo 2194 – Inosservanza dell’obbligo di iscrizione Salvo quanto disposto dagli articoli 2626 e 2634, chiunque omette di richiedere l’iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge (come introdotto per la Pec) è punito con l’ammenda [ora sanzione amministrativa] da € 10,33) a € 516,46.

Sanzioni Pec società.

Articolo 2630- L’omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi. Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro.

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