Sanatoria fiscale di errori per contabilizzazione di costi/ricavi non di competenza.

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L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 31/E di oggi 24 settembre 2013, ha fornito istruzioni in merito alla correzione e sanatoria di errori fiscali.

Anche il Fisco consente di riparare alle “sviste”. Questa possibilità consente di recuperare gettito fiscale senza nessuna attività di verifica.

1. SANATORIA DI ERRORI DI CONTABILIZZAZIONE.

Nel caso viene commesso un errore nella contabilizzazione di  un costo o un ricavo, la circolare ha spiegato che il “componente economico di reddito” non può assumere rilevanza fiscale nell’ anno in cui questo sia stato contabilizzato ed inserito in bilancio.

I ricavi non sottoposti a tassazione e il costo non scomputato di competenza, devono rilevare nel periodo di competenza fiscale e non quando sono contabilizzati in bilancio (di solito in anni successivi); per riparare all’errore di competenza, in quanto sarà indeducibile o non tassabile neanche nel periodo d’imposta in cui sia stato effettivamente registrato.

2. SANATORIA DI COSTI NON DEDOTTI.

Quando un costo non sia stato contabilizzato nell’anno di competenza, e venga rilevato in un periodo d’imposta successivo, il contribuente può recuperare la mancata deduzione fiscale,  presentando una dichiarazione integrativa a favore (ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis del DPR n. 322/1998) per rettificare la dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sia stata omessa l’imputazione del costo deducibile.

La circolare chiarisce che il recupero del “costo non dedotto” potrà avvenire anche quando l’annualità di competenza non sia più sanabile con la dichiarazione integrativa a favore.

In tal caso, occorre ricostruire il risultato d’esercizio delle annualità precedenti oggetto dell’inesattezza con autonomo ricalcolo della dichiarazione relativa all’annualità dell’omessa registrazione  e per quelle successive.

Il contribuente successivamente nel primo periodo d’imposta integrabile, potrà presentare apposita dichiarazione integrativa con la quale conguagliano i risultati delle precedenti riliquidazioni effettuate.

3. SANATORIA DI RICAVI NON TASSATI.

Nell’ipotesi di ricavi non registrati nell’anno di competenza (e quindi non assoggettati ad imposizione fiscale nel periodo d’imposta corretto) e vengano invece contabilizzati in un periodo d’imposta successivo, il contribuente dovrà effettuare la sanatoria della  mancata tassazione fiscale presentando una dichiarazione integrativa a sfavore (art. 2, comma 8 del DPR n. 322/1998) per correggere la dichiarazione relativa all’anno  in cui vi sia stata l’omessa imputazione.
In questo caso, occorre presentare una dichiarazione integrativa a sfavore, per ogni anno precedente a quello ancora aperto e per il quale la dichiarazione non sia stata ancora presentata, nelle quali sono evidenziati gli effetti dell’imputazione del componente positivo.

4. SANATORIA COSTI E RICAVI NON REGISTRATI.

Un’altra ipotesi evidenziata nella circolare di oggi, riguarda il caso si siano commesse più inesattezze: ossia non sono stati nè registrato nell’esercizio di competenza componenti negativi nè tassati componenti positivi di reddito.
In tal caso, in primi bisogna verificare se il risultato d’esercizio sia a favore o a sfavore del contribuente.  Se i costi sono maggiori dei ricavi, bisogna procedere per i maggiori costi secondo la procedura descritta al punto 2, mentre se il risultato della differenza determina un maggior utile per il contribuente bisogna procedere secondo le modalità descritte al punto 3.

5. SANATORIA COSTI NON CONTABILIZZATI MA DEDOTTI.

La circolare ha trattato in ultimo, il caso in cui il costo non sia stato registrato per competenza e, quando è stato rilevato in bilancio, ai fini della correzione dell’errore – è stato dedotto dal reddito d’impresa.

In questo ipotesi, il contribuente dovrà  prima eliminare l’erronea registrazione in contabilità e poi procedere al recupero corretto del costo d’impresa.

In particolare, il costo dedotto dovrà essere rettificato, mediante presentazione di una dichiarazione integrativa a sfavore e versando le maggiori imposte eventualmente dovute per l’anno in questione.

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