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RUOL: il nuovo codice tributo compensa RUOLI. Tutti gli articoli pubblicati sulle compensazioni (art. 31 D.L. 78/2010).

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#pinomerola

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 18 del 21-02-2011, tira fuori il nuovo codice tributo “RUOL” che occorre per compensare IN F24 somme iscritte a ruolo per imposte erariali, compresa l’IRAP  e le Addizionali alle Imposte Dirette.

L’operazione di compensazione con il nuovo codice RUOL è una novità assoluta per il fisco italiano. Infatti si potranno estinguere cartelle esattoriali pendenti presso Equitalia, per debiti erariali come IRPEF, IVA, IRES con crediti erariali a favore del contribuente spettanti per IRPEF, IVA IRES, mediante il modello F24 A COMPENSAZIONE, dove nella sezione accise dovrà essere indicato il codice RUOL insieme alla provincia dell’Agente per la riscossione, e l’importo dovuto alla stessa equitalia, e nella sezione erario il credito che si intende utilizzare per estinguere il debito in cartella esattoriale.
L’operazione di compensazione con il nuovo codice compensa cartelle RUOL dovrà avvenire con le seguenti modalità:
  •  Attraverso il modello F24-Accise disponibile solo in formato elettronico sul sito dell’Agenzia delle Entrate, o mediante il canale Entratel con delega a un professionista abilitato;
  • Il codice RUOL va esposto nella sezione < <Accise/monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione>>  in corrispondenza degli < <importi a debito versati>>;
  • Nel campo < > va indicata la lettera “R”;
  • Nel campo < > va indicata la SIGLA della provincia di competenza dell’agente di riscossione;
  • Non devono essere valorizzati i campi < >.
E’ l’ultimo atto con il quale diviene pienamente operativo l’art. 31 del D.L. 78/2010 che ricordiamo:
  1. Ha sancito il divieto di compensazioni di crediti erariali in F24 quando si hanno DEBITI ERARIALI A RUOLO SCADUTI superiori a 1.500,00 euro a pena di sanzione pari al 50% del credito indebitamente utilizzato;
  2. Ha introdotto la possibilità di pagare anche in parte ruoli erariali tramite compensazione come sopra descritta.
Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato in G.U. il 18-02-2011, precisa che la compensazione dei ruoli erariali può riguardare oltre alle imposte originarie anche le relative sanzioni ed interessi, nonché gli aggi di competenza dell’Agente della Riscossione.
Saranno compensabili inoltre a partire dal 1 luglio 2011 anche gli avvisi di accertamento che a decorrere dalla stessa data saranno titoli esecutivi in ossequio al medesimo Decreto Legge n. 78/2010 (manovra correttiva).
Si precisa ancora che in caso di parziale compensazione della cartella a ruolo il debitore dovrà preventivamente comunicare ad Equitalia quali imposte intende estinguere. In caso di mancanza di tale comunicazione l’Agente della Riscossione imputerà le compensazioni, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 602/73, sulle rate più vecchie.
Il decreto attuativo inoltre puntualizza che per i crediti IVA, continuerà ad applicarsi l’art. 10 del D.L. 78/2009, che ne permette l’utilizzo per importi superiori a 10.000,00 euro solo dopo la presentazione, per via telematica, della relativa dichiarazione dalla quale risulti il credito medesimo. Così pure, nel caso si intenda compensare importi superiori a 15.000,00 euro, occorrerà il visto di conformità da parte di un professionista abilitato.
Con l’emanazione del Decreto attuativo viene a cadere, a partire dal 18 c.m., la sospensione delle sanzioni per compensazioni indebite.
Per questo occorre prestare ben attenzione a tutte le compensazioni da effettuare, controllando preventivamente presso l’Agente della Riscossione, se si abbiano ruoli pendenti e già scaduti al fine di essere sicuri di poter utilizzare i medesimi crediti.
Vi proponiamo tutto quello che abbiamo scritto in riferimento al DECRETO SULLE COMPENSAZIONI, che tra l’altro offre la possibilità di chiudere partite a debito presso l’Agente della Riscossione mediante crediti vantati nei confronti di Enti Locali.
Articoli Correlati:
  • Compensazioni in presenza di iscrizioni a ruolo.
  • Decreto compensazioni in dirittura d’arrivo.
  • Sospensione delle sanzioni per le compensazioni in vista della scadenza del 16 gennaio.
  • Sospensione delle sanzioni per compensazioni indebite in vista della scadenza del 16 febbraio  in attesa del decreto attuativo.

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