Rivalutazione beni e partecipazioni d'impresa riaperte.

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Esclusi gli immobili merce che sono destinati alla vendita e le rimanenze,  l’articolo 6 co. 6 e segg. del ddl stabilità 2014, reintroduce la rivalutazione dei beni dell’impresa e le partecipazioni societarie.


Il ddl stabilità ha ripreso pari pari gli articoli da 10 a 15 della Legge 342/2000, che aveva previsto la rivalutazione dei beni d’impresa di terreni e partecipazioni in vari periodi e dei beni iscritti in bilancio alla data del 31-12-2004.

La rivalutazione potrà essere effettuata dalle società di capitali ed in generale sono dai soggetti Ires, nonché da tutti quei soggetti titolari di reddito di impresa, sia in contabilità semplificata che ordinaria.

Più precisamente per le imprese in contabilità semplificata «la rivalutazione» sarà possibile solo per quei beni iscritti nel registro dei cespiti ammortizzabili che risultano acquisiti alla data del 31/12/2012.

La rivalutazione va eseguita nel bilancio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.

La rivalutazione dei beni d’impresa, in questo caso va evidenziata in apposito prospetto bollato e vidimato, dal quale dovranno risultare il costo storico fiscalmente previsto e la rivalutazione effettuata.

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