Ritenute negli appalti: non sanzionate le violazioni fino al 30 aprile

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Nella giornata di ieri, 12 febbraio, è stata finalmente pubblicata l’attesa circolare dell’Agenzia delle entrate sulle nuove norme in materia di ritenute negli appalti di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro.

La circolare 1/E/2020, oltre a soffermarsi sull’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della disposizione, chiarisce interessanti aspetti riguardanti i profili sanzionatori.

Come noto l’articolo 17 bis, comma 4, D.Lgs. 241/1997 (introdotto dall’articolo 4 D.L. 124/2019):

  • impone al committente l’obbligo di richiedere i modelli F24 di versamento delle ritenute e, in caso di mancata consegna o di errati versamenti, sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati,
  • prevede, in caso di violazione degli appena richiamati obblighi, che il committente sia obbligato al versamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la non corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute, nonché per il tardivo versamento delle stesse, senza possibilità di compensazione.

Pare evidente, dunque, che la sanzione trovi applicazione solo nel caso in cui l’impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice non abbia correttamente determinato, eseguito e versato le ritenute (ad esempio, procedendo alla compensazione pur a fronte dell’espressa previsione normativa): al contrario, nessuna sanzione potrà essere irrogata alla committente se i suddetti adempimenti sono stati correttamente posti in essere, pur non essendoci stato alcuno scambio di documentazione tra le parti.

Tra l’altro, come chiarisce la circolare in esame, le sanzioni non sono dovute quando l’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice si sia avvalsa dell’istituto del ravvedimento operoso per sanare le violazioni commesse,

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