SCOMPUTO RITENUTE. NOVITA’.
Con l’art. 5 comma 2-bis del D. L 193/2016, convertito con modificazioni nella Legge n. 225/2016 (pubblicata in GU Serie Generale n.282 del 02/12/2016), è modificata la disciplina relativa allo scomputo delle ritenute operate su redditi tassati per competenza economica, di cui alla lett. c, comma 1, art. 22 TUIR.
Con questa modifica il legislatore introduce un criterio di scomputo delle ritenute applicate alle imposte sui redditi alternativo tra l’applicazione del principio della competenza economica e del principio di cassa. Infatti nella previgente disposizione normativa lo scomputo della ritenuta poteva avvenire solamente nel periodo d’imposta in cui il reddito era imponibile ai fini Irpef mentre, a seguito del D.L. 193/2016, vi è la possibilità di scomputare la ritenuta in applicazione del criterio di cassa o, in via alternativa, di competenza.
Infatti, attraverso il citato comma 2-bis, è stato stabilito che “le ritenute operate nell’anno successivo a quello di competenza dei redditi e anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi possono essere scomputate dall’imposta relativa al periodo d’imposta di competenza dei redditi o, alternativamente, dall’imposta relativa al periodo d’imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall’imposta relativa al periodo d’imposta nel quale sono state operate”.
Quindi, per le ritenute operate nell’anno successivo a quello di competenza dei redditi e anteriormente alla presentazione del modello dichiarativo il contribuente può scegliere tra lo scomputo delle stesse secondo il criterio di cassa o di competenza. Nel caso in cui le stesse siano operate nell’anno successivo a quello di competenza dei redditi ma anteriormente alla presentazione della dichiarazione allora si applica esclusivamente il principio di cassa.
Le novità qui esposte entrano in vigore dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, pertanto avranno applicazione già a partire dal modello dichiarativo 2017.
Un esempio interessante di applicazione delle regole menzionate può essere quello delle provvigioni maturate da un agente di commercio per le quali il contratto risulta essere concluso in un esercizio mentre le provvigioni saranno corrisposte nell’esercizio successivo. In questo caso la casa mandante, in qualità di sostituto d’imposta, effettuerà una ritenuta del 23% sul 50% dell’ammontare della provvigione maturata e verserà la stessa entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui avviene il pagamento. Dal punto di vista fiscale, con l’applicazione delle nuove regole:
- se la ritenuta è operata dalla casa mandante prima della presentazione del modello dichiarativo 2017 (dell’agente), questi può scegliere liberamente se scomputarla dai redditi 2016 o dai redditi 2017;
- se la ritenuta è operata dalla casa mandante dopo la presentazione del modello dichiarativo 2017 (dell’agente), questi deve obbligatoriamente scomputarla dai redditi 2017, quindi attraverso il modello dichiarativo da presentarsi nel 2018.
di Marco Baldin